F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4524/501 pf 11-12 AM/Seg. Del 17.1.2012). (279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4525/502 pf 11-12 AM/Seg. Del 17.1.2012). (278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4526/503 pf 11-12 AM/Seg. Del 17.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4524/501 pf 11-12 AM/Seg. Del 17.1.2012). (279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4525/502 pf 11-12 AM/Seg. Del 17.1.2012). (278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 4526/503 pf 11-12 AM/Seg. Del 17.1.2012). La Procura federale della F.I.G.C., con tre lettere n. 4524/501, n. 4525/502 e n. 4526/503 datate 17 gennaio 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società Polisportiva Gaeta Srl, Signor Pasqualino Iezzi, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle decisioni n. 145, 161 e 162 assunte dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.) a seguito del contenzioso fra la predetta Società e tre propri calciatori Mattias Alejandro Calabuig, Gerardo Schettino e Stefano Pergolizzi. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente, la Procura ha deferito anche la Società Polisportiva Gaeta. In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura federale, i tre procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva in quanto riguardano la stessa fattispecie. Nel merito, i tre calciatori, rappresentati dal Dott. Matteo Sperduti, in qualità di difensore, avevano presentato reclamo alla C.A.E. chiedendo il saldo del compenso annuo lordo, così come pattuito per la stagione 2010/2011, in base all'accordo economico ritualmente depositato ai sensi dell'art. 94 ter delle NOIF, avendo ricevuto solo un parziale importo, rispettivamente: - Calabuig: € 9.850 (ricevuti € 15.150 dei € 25.000 pattuiti); - Schettino: € 6.650 (ricevuti € 850 dei € 7.500 pattuiti); - Pergolizzi: € 5.250 (ricevuti € 2.250 dei € 7.500 pattuiti). La Società, costituitasi nel giudizio, contestava la sussistenza dei crediti sulla base di una delibera adottata dal Cda straordinario, che aveva stabilito, a seguito delle deludenti prestazioni della squadra contro alcune compagini di bassa classifica, la riduzione del 50% del compenso relativo al mese di dicembre 2010 e la corresponsione delle successive mensilità subordinata ai risultati conseguiti per gruppi di partite. La delibera era stata sottoscritta per accettazione da tutti i tesserati, compresi i tre giocatori interessati. Costoro, tramite il proprio difensore, insistevano nella richiesta di condanna della Società negando in particolare la rilevanza giuridica della scrittura, in quanto non depositata presso la L.N.D. e fondata su motivi sostanzialmente contrastanti con la normativa federale. La C.A.E., nella riunione del 18 ottobre 2011, ha accolto i reclami - rilevando tra l'altro che la delibera modificativa del contenuto dell'accordo economico risulta contraria ai principi di diritto e di equità cui è ispirato l'Ordinamento sportivo e la stessa sottoscrizione per accettazione da parte dei tesserati, a causa di una evidente pressione esercitata dalla Società nei confronti del “contraente debole”, non può modificare le condizioni dell'unico accordo validamente depositato – ed ha condannato la Società a corrispondere ai giocatori le somme richieste, quale importo residuo dell'ammontare lordo annuo dovuto in base a regolare accordo economico vigente nella stagione sportiva 2010-2011. La delibera, appellabile ai sensi del citato articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF risulta formalmente comunicata. La Società non ha interposto appello, che avrebbe sospeso la esecutività del provvedimento, né ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico. In data 23 novembre 2011, il difensore dei tre calciatori, con lettera unica, ha interessato la Procura federale per la formale “richiesta di applicazione delle conseguenti sanzioni”. Nel corso della riunione del 15 febbraio 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 18 (diciotto) per il Sig. Pasqualino Iezzi; penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per la Società, che non ha presentato memorie, nessuno è comparso. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Tra l'altro, la linea difensiva della Società non sembra giustificare l'inadempienza ad una specifica obbligazione né le argomentazioni addotte possono costituire valido motivo di estinzione del diritto di credito, fondato su precisi accordi economici sottoscritti. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta, rispettivamente in relazione all'art. 8 comma 10 e art. 8 comma 9 del CGS. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, trattandosi di tre diversi inadempimenti riuniti per connessione soggettiva. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Pasqualino Iezzi, l'inibizione di mesi 18 (diciotto); alla Società Polisportiva Gaeta Srl, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
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