DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 15/02/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 4/ 9/2011 ACQUI CALCIO 1911 – PRO IMPERIA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 15/02/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 4/ 9/2011 ACQUI CALCIO 1911 - PRO IMPERIA
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pro Imperia, con il quale si richiede la
ripetizione della gara di cui all'oggetto per errore tecnico del Direttore di gara consistito nell'aver impedito la sostituzione di alcuni
propri calciatori per mancanza degli appositi moduli;
letto l'esito delle indagini espletate dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice;
osserva:
a sostegno del reclamo si deduce che, a causa della indisponibilità dei moduli per le sostituzioni, l'Arbitro, durante lo svolgimento
della gara, aveva impedito alla Pro Imperia di effettuare sostituzioni. Si precisa anche che i Dirigenti dell'Acqui Calcio, nonostante
rassicurazioni verbali, non avevano messo a disposizione della squadra ospitata i moduli di cui erano in possesso se non a pochi
minuti dal termine della gara.
Il reclamo non è fondato.
Determinanti ai fini della decisione sono le concordi ed univoche dichiarazioni rese dal Direttore di gara e dal 1º Assistente,
dichiarazioni secondo le quali è da escludersi che fosse stato impedito alla Pro Imperia l'effettuazione delle sostituzioni a causa della
mancanza dei moduli. Al riguardo i due ufficiali di gara, le cui dichiarazioni sono munite di fede privilegiata, hanno riferito che, alla
richiesta della Pro Imperia di procedere alle sostituzioni dei calciatori in mancanza degli appositi moduli, era stato dal Direttore di
gara garantito che poteva procedersi egualmente anche mediante l'utilizzo di fogli in bianco.
Tali concordanti dichiarazioni, valutate congiuntamente alla mancanza di univoci e certi elementi di prova contraria, consentono di
affermare che non vi è stato alcun errore da parte del Direttore di gara.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio Acqui Calcio - Pro Imperia 3-1 3) di addebitare la tassa di
reclamo sul conto della società Pro Imperia.