F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVANO BONETTI (all’epoca dei fatti, tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl e iscritto, altresì, nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi), Società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl ▪ (nota N°. 2584/919 pf 10-11/AM/ma del 27.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVANO BONETTI (all’epoca dei fatti, tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl e iscritto, altresì, nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi), Società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl ▪ (nota N°. 2584/919 pf 10-11/AM/ma del 27.10.2011). Il deferimento Con provvedimento del 27.10.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale Il Sig. Ivano Bonetti, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl e iscritto, altresì, nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per rispondere delle violazioni ex art. 1 comma 1 del CGS anche in relazione: a) agli articoli 30 Nuovo Statuto FIGC e 15 CGS, per essersi sottratto al vincolo di giustizia di cui alla stessa norma. Tali violazioni si sarebbero concretizzate in quanto il deferito avrebbe adito direttamente l’A.G.O. promuovendo, prima ricorso per D.I. R.G.979/10 al Tribunale di Avezzano, e successivamente in data 19.11.2010 atto di pignoramento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in danno della Società Pescina Valle del Giovenco Srl senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale; b) ex art. 94 NOIF, in quanto lo stesso deferito non avrebbe notificato alla Lega di competenza l’azione promossa dinanzi all’A.G.O.; di conseguenza la Procura federale deferiva per i fatti ascrivibili al suddetto tesserato la Società Pescina Valle del Giovenco Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Bonetti l’inibizione per mesi 13 (tredici), nei confronti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl l’ammonizione. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Il Sig. Ivano Bonetti, all’epoca dei fatti contestati nel deferimento, era il direttore sportivo della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, ed in particolare è emerso che in data 26 ottobre 2010 ha adito direttamente l’A.G.O. promuovendo, prima ricorso per Decreto Ingiuntivo, iscritto con Numero di Ruolo Generale 979/10, presso il Tribunale di Avezzano, e successivamente in data 19.11.2010, ha promosso un atto di pignoramento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in danno della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, il tutto senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio federale. Quanto sopra detto risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dalla Procura federale. Il Signor Ivano Bonetti deve pertanto rispondere delle violazioni ex art. 1 comma 1 del CGS anche in relazione agli articoli 30 Nuovo Statuto FIGC e 15 CGS, nonché ex art. 94 NOIF; di conseguenza, la Società Pescina Valle del Giovenco Srl deve rispondere per i fatti ascrivibili al proprio tesserato per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento al deferimento proposto dalla Procura federale, commina al Signor Ivano Bonetti la sanzione dell’inibizione per mesi 12 (dodici), e alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl quella dell’ammonizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it