F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Roberto SAVI/A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913 138BIS/90 ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA:all.Roberto SAVI/A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913
138BIS/90
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
Con ricorso del 17/06/2011, l’avv. Giovanni Carissimi, legale dell’allenatore di Base “Uefa B” SAVI Roberto, iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adilo questo Collegio Arbilrale perché venisse riconosciuto al suo assistilo,che, peraltro, ha regolarmente sottoscrilto il documento, da parte della A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913, il pagamento della somma di € 3.500,00, per rateo maturato il 10/05/2010, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché le spese legali.
Il ricorrente ha allegato copia dell’accordo economico sottoscrilto in data 20/08/2009, con la società A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913, con ala quale la stessa si era impegnata a corrispondere al suo assistilo un compenso annuo di € 11.500,00, per la conduzione tecnica della squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comilato Regionale Lombardia della L.N.D. – F.I.G.C. con ratei aventi le scadenze al:
1° = 10/10/2009 di € 2.500,00, 2° = 10/01/2010 di € 2.500,00, 3° = 10/03/2010 di € 3.000,00, 4° = 10/05/2010 di € 3.500,00.
Il ricorrente ha, altresì, comunicato che rispetto i termini di pagamento dei pattuili ratei del premio di cui sopra, ricevette il minor importo di € 3.416,00; che; peraltro, ha ottenuto già deliberato dal Collegio Abrilrale, in data 2/10/2010, con Comunicato Ufficiale n. 2, la somma di € 4.675,00, somma non ancora versata dalla controparte, che il lodo non ha riconosciuto il4° rateo previsto in contratto, pari ad € 3.500,00 poiché al momento del reclamo non era ancora scaduto.
La Segreterai diquesto Collegio Arbilrale, con raccomandata del 27/09/2011, ha chiesto alla A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913 le eventuali controdeduzioni circa il ricorso proposto dall’allenatore Savi Roberto ed a quest’ultimo le eventuali osservazioni della società.
Alla sopracilata raccomdata dava risposta la A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913, affermando che erroneamente era stata consegnata tale comunicazione dal custode del Centro Sportivo CILTA’ di MEDA e che la loro associazione nulla avave a che vedere con la A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913 e con il Sig. Savi essendo tale società stata fondata nel giugno 2010.
Da accertamenti esperili dal Segretario di questo Collegio Arbilrale presso gli Uffici della F.I.G.C. è emerso che la A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913 ha cessato tutte le attivilà nell’anno 2010.
Il Collegio Arbilrale esaminata la documentazione in atti riliene il ricorso merilevole di accogliemento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa del ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. CILTA’ di MEDA 1913 di corrispondere all’allenatore SAVI Roberto la somma di € 3.500,00 relativo al 4° rateo dell’accordo a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 25,00 per interessi equilativamente claoclati, per un tolae di € 3.525,00.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento dei questo Collegio Arbilrale.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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