F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Frabrizio CENCIA /S.S.D. VIGOR CISTERNA 116/01 ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Frabrizio CENCIA /S.S.D. VIGOR CISTERNA 116/01 ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 25/02/2011, l’allenatore dilettante Frabrizio CENCIA, iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adilo questo Collegio Arbilrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento da parte S.S.D. VIGOR CISTERNA, della somma di € 6.300,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e delle spese legali. IL ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia mdell’Accordo economico, sottoscrilto in data 15/08/2009, con il legale rappresentante della S.S.D. VIGOR CISTERNA, partecipante al Campionato Juniores del Comilato Regionale Lazio, da cui si evince che per l’espletamento delle funzioni di allenatore della squadra per la stagione sportiva 2009/2010, veniva riconosciuto un premio di tesseramento di € 7.000,00, da pagarsi in 10 rate di € 700,00 cadauna aventi scadenza al 15 di ogni mese a partire da settembre 2009 e fino a giugno 2010. Il ricorrente ha altresì, comunicato di aver percepilo solo la rata di settembre 2009, pari ad € 700,00; inoltre , ha comunicato che elegge il proprio domicilio presso lo studio del suo difensore di fiducia dott. Matteo Sperduti. Il Comilato Regionale Lazio della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Colegio, ha comunicato che il contratto tra le parti è stato deposilato presso i loro uffici il 15/09/2009. Con raccomandata del 10.03.2011, il Segretario di questo Collegio Arbilrale ha richiesto alla S.S.D. VIGOR CISTERNA, le eventuali controindicazioni circa il reclamo del ricorrente Cencia ed a quest’ultimo le eventuali osservazioni. La convenuta, con raccomandata del 26.04.2011, in riscontro al ricorso dell’allenatore ha comunicato che questi si è dimesso dall’incarico a far data dal 30.09.2009 ed a dimostrazione di ciò allega copia del telegramma, a firma dei Cencia Fabrizio, del 1°/10/2009. Per nome e per conto dell’allenatore Cencia Fabrizio, il dottt Matteo Sperduti, con raccomandata del 4/05/2011, ha contro dedotto affermando che il proprio assistilo, dimessosi il 1°/10/2009 è stato richiamato dalla Società, nel mese di novembre riprendendo la propria attivilà professionale dal mese di dicembre 2009 e fino al termine della stagione sportiva sia con la squadra partecipante al campionato Juniores che a quello Allievi Regionali. Ciò legiltima la richiesta di pagamento di quanto spettante e che dimissioni presentate sono state rese nulle dal momento in cui l’allenatore è stato richiamato alla guida delle due squadre, vengono allegate distinte di gara ed articolo di giornale “Il Corriere Laziale”. Il Collegio Arbilrale, letti gli atti prodotti dalle parti, riliene che il ricorso proposto dall’allenatore Cencia Fabrizio è merilevole di parziale accoglimento. Le parti all’atto della sottoscrizione del contratto non hanno tenuto conto che il massimale previsto nell’accordo tra la Società della L.N.D. e l’A.I.A.C. (Associazione Ilaliana Allenatori Calcio), per i campionati minori (Juniores) è stato fissato in € 3.000,00. Spettano, pertanto, al riccorente € 2.300,00 ( 700,00 già incassati come da sua ammissione) , oltre agli interessi di mora equilativamente calcolati in € 5,00 , per un totale di € 2.305,00. P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso proposto da Cencia Frabrizio e dichiara l’obbligo della S.S.D. VIGOR CISTERNA di corrispondere al sopracilato la somma di € 2.300,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 5,00 per gli interessi equilativamente determinati calcolati, per un totale di € 2.305,00. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che matureranno. Nulla è dovuto per l’invocato risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Nulla è dovuto per le spese legali perché non previste per costante orientamento del Collegio Abrilrale. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale perché le parti hanno pattuilo un importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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