F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Nicola ZANNI /S.C. ALTOPOLESINE 125/01 ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Nicola ZANNI /S.C. ALTOPOLESINE 125/01 ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare BARATTA L’allenatore dilettante Nicola ZANNI in data 12 marzo 2011 si ricvolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento di € 2.400,00 da parte della società S.C. ALTOPOLESINE delle tre rate scadute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 relative al saldo del premio di tesseramento stipulato con la medesima il 26 luglio 2009 e, come accerto da questo Collegio, regolarmente deposilato presso il competente Comilato Regionale Veneto in data 17 agosto 2009. Chiede inoltre gli venga riconosciutoo, come da contratto, un rimborso spese di € 1.506,96 per i viaggi da lui sostenuti nell’espletamento delle sue funzioni di allenatore per il periodo agosto 2009-marzo 2010. A conferma di quest’ultima richiesta riporta numero di viaggi percorsi con distanze chilometriche fra la sua abilazione e il campo di gioco della società moltiplicato er 1/5 del costo del carburante. Reclama infine gli venagno corrisposti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di essere stato esonerato in data 21 marzo 2010. Al ricorso vengono allegati: - Copia della ricevuta della raccomandata attestate l’invio alla controparte del presente reclamo, copia del contratto pattuilo con la S.C. ALTOPOLESINE, partecipante al campionato di Prima Categoria regione Veneto, nel quale si concorda che al momento dell’assunzione del tecnico Nicola Zanni ad allenatore della prima squadra con compilo di 3 allenamenti settimanali, la scoietà si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.200,00 da pagarsi in n nore rate di € 800,00 cadauna a partire dal mese di settembre 2009 fino al maggio 2010. Al punto 2b del contratto è previsto che anche il rimborso delle spese di viaggio. In data 11 aprile 2011 il Segretario del Colegio Arbilrale comunica alla società S.C. ALTOPOLESINE di aver ricevuto, a mezzo raccomadata, una nota del 30 marzo che non risulta essere stata inviata all’allenatore Nicola Zanni. La invila pertanto ad ovviare a tale mancanza rimettedo poi al Collegio stesso ricevuta della relativa raccomadata. La S.C. ALTOPOLESINE il 21 aprile 2011 provvede ad eseguire quanto richiesto. In tale scrilto la società presenta le propire controdeduzioni alle richieste avanzate dal tecnico nel suo ricorso. Preliminarmente osserva che il tecnico Zanni, contrariamente a quanto affermato, ha interrotto volontariamente nel mese di marzo ogni rapporto con la società, circostanza che può essere confermata da dirigenti e giocatori, costringendo la medesima ad accollarsi ulteriori oneri finanziari per assumere nuovi allenatori sia per la prima squadra che per il settore giovanile del quale lo stesso Zanni aveva la qualifica di Direttore Tecnico. Precisa poi che la cifra concordata di € 800,00 mensile era comprensiva del rimborso spese e che nei mesi precedenti l’interruzione dei rapporti tale cifra, senza alcuna altra richiesta, gli era stata regolarmente ed esclusivamente versata. Tale tesi viene anche confermata dalla lettera inviata alla società il 6 ottobre 2010 dal legale di Zanni con la quale si richiede il solo pagamento delle ultime tre mensililà per un totale di € 2.400,00 oltre ad € 150,00 per spese legali. LA S.C. ALTOPOLESINE in tale occasione aveva risposto al miltente che nulla spettava al suo assistilo in quanto le ultime mensililà non gli erano dovute avendo di sua volontà interrotto ogni rapporto di collaborazione il mese di marzo. Tuttavia il presidente a nome e per conto della società aveva proposto una transazione bonaria della questione offrendo al tecnico un importo di € 1.500,00, somma che però era stata rifiutata. Tutto ciò premesso la S.C. ALTOPOLESINE chiede al Collegio che venag disposta l’archiviazione del ricorso proposto dal signor Zanni. Al ricevimento delle controdeduzioni al suo ricorso l’alenatore Nicola Zanni invia al Collegio Arbilrale le proprie osservazioni confermando di non aver mai dato le dimissioni ma di essere stato invece esonerato dalla S.C. ALTOPOLESINE nel mes e di marzo 2010. A conferma di ciò alle fotocopie di articoli di vari giornali dove viene evidenziato il fatto del suo esonero da parte della società. Il Collegio, esamniata la documentazione pervenuta giudica il ricorso merilevole di accoglimento. Riliene che il tecnico sia stato effettivamente esonerato per il fatto che la società nel constatate il suo abbandono dalle proprie mansioni di allenatore avrebbe dovuto fare denuncia di tale comportamento agli Organi di Giustizia Sportiva. In merilo al premio di tesseramento giudica che l’importo pattuilo sul contratto sia riconducibile al solo premio di tesseramento che deve essere corrisposto per intero anche in caso di esonero. P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e obbliga la società S.C. Altopolesine al pagamento a favore dell’allenatore Nicola Zanni della somma di € 2.400,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 30,00 per interessi equilativamente determinati e di € 1.506,00 a tilolo di rimborso spese per viaggi sostenuti per un totale complessivo di € 3.936,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio, nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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