F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Carlo Luigi GRILLI /Pol. Audax MONTEFELCINO 134/01 ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Carlo Luigi GRILLI /Pol. Audax MONTEFELCINO 134/01 ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA Con ricorso del 26/03/2011 l’allenatore di base Carlo Luigi GRILLI regolarmente iscrilto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. tesserato in qualilà di tecnico responsabile della 1^ squadra della Pol. Audax MONTEFELCINO, partecipante al Campionato di 2^ categoria Marche per la stagione sportiva 2010/2011, adiva questo Collegio Arbilrale perché faccia obbligo alla suddetta società al pagamento di € 3.000,00 a saldo del premio di tesseramento sottoscrilto dalle parti il 28/07/2010 come da copia agli atti. Il ricorrente veniva esonerato con lettera del 10/12/2010. La società rilulamnete invilata dalla segeretria di questo Collegio contro deduceva con raccomdata del 2/04/2011, precisando che la’allenatore è stato liquidato per le prestazioni effetuate allegando copia di una ricevuta di pagamento che riguarda il rimborso spese dia gosto, settembre, ottobre, novembre 2010 di € 600,00 ed una copia di dichiarazione di testimonanzia a firma del dirigente Galli Maurenzio, che dichiara di essere stato presente al momneto della consegna delle buste contenenti il rimborso spese sia dei giocatori che dell’allenatore Grilli Carlo Luigi. Il tecnico alle controdeduzioni della società conferma le sue richieste ed osserva che la firma sulla ricevuta di pagamento di € 600,00a tilolo di rimborso spese non è la sua e la “dichiarazione di testimonianza ” sotoscril dal dirigente Galli Maurenzio si riferisce sempre al rimborso spese non richiesto dal ricorrente. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti, e considerato che la società non ha prodotto prove certe dei pagamenti a favore del ricorrente, riliene il ricorso merilevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e fa obbliga alla società Pol. Audax MONTEFELCINO di corrispondere all’allenatore Carlo Luigi Grilli € 3.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione 2010/2011, oltre ad € 45,86 per interessi equilativamente calcolati per un totale di € 3.045,86. Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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