F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Massimo ULIVI /F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 150/01 ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Massimo ULIVI /F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 150/01 ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS Con ricorso del 21 aprile 2011 l’avv. Gian Marco Casaretto legale dell’allenatore dilettante di terza categoria signor Massimo Ulivi ha adilo questo Collegio Arbilrale esponendo che il suo assistilo, che peraltro ha regolarmente sottoscrilto il documento, ha prestato la propria attivilà di allenatore della prima squadra della F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92, mililante nel campionato di ^ categoria, girone C del Comilato Liguria nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il legale precisa che, con regolare scriltura privata del 10 luglio 2009, la suindicata società si era impegnata a corrispondere all’allenatore un premio annuale di tesseramento di € 4.00,00 (quattomila/00) in quattro rate di € 1.000,00 (mille/00) da pagare al 30 settembre e 31 dicembre 2009 e 31 marzo e 30 giugno 2010. Con il reclamo in esame si chiede a questo Collegio di far obbligo alla F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 di corrispondere all’allenatore il saldo di quanto pattuilo con l’accordo economico corrispondente all’aultima rata pari ad € 1.000,00 (mille/00) oltre agli interessi di mora, al danno per svalutazione monetaria ed alle spese per l’assistenza legale. Il Comilato Regionale Liguria, su richiesta del 27 maggio 2011 del Segretario del Collegio Arbilrale, con fax del 31 maggio 2011 succesivo ha trasmesso copia dell’accordo economico in questione regolarmente deposilato in data 1° novembre 2009. Il Segretario del Collegio, con raccomandata 5 maggio 2011, ricevutail 16 successivo, ha invilato la F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualemnete alle stesse. Il legale della F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92, dottor G. De Lenart De Bettin, con raccomandata del 17 maggio 2011 chiede il rigetto del ricorso perché l’allenatore avrebbe già percepilo l’intero importo in contanti ed in date anticipate rispetto alle scadenze indicate nell’accordo “su esplicila richiesta del sig. Ulivi il qquale aveva esternato particolari esigenze economiche”. Di tali pagamenti avrebbero potuto fornire prova testimoniale lo stesso Presidente della società Gianfranco Soraggi che ha anche sottoscrilto la raccomandata, il Vice – Presidnete Antonio Cavagnaro e il tesoriere Franco Spinetta. L’avv- Casaretto, con raccomandata del 26 maggio 2011, argomenta a sua volta evidenziando che le controdeduzioni non erano state inviate presso il suo studio come richiesto nel ricorso, che non vi è traccia di ricevute e/o quietanze che attestino la corresponsione delle somme previste a contratto” e che di conseguenza viene confermata la richiesta formulata nell’atto introduttivo. Precisa inoltre che non è “ammissibile l’assunzione di prove orali per dimostrare l’adempimento dela prestazione patrimoniale contrattuale” così come previsto dagli artt. 2721 e 2726 del c.c. che non consentono la prova testimoniale dell’esitenza di contratti e del loro pagamento “quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58”. Il legale della società, con raccomandata del 9 giugno 2011 precisa preliminarmente di aver inviato le controdeduzioni direttamente alla residenza della controparte regolarmente rilirate dal destinatario come da ricevuta che allega. Conferma il fatto che la F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92, alla luce dei rapporti interpersonali instauratisi con l’allenatore aveva accondisceso ad effettuare i pagamenti derivanti dagli accordi contrattuali “in contanti ed in rate anticipate come da lui richiesto sulla base di specifiche esigenze personali”. Prosegue poi con una serie di cilazioni giurisprudenziali che affievoliscono ed in alcuni casi eliminano il limile di € 2,58 introdotto dagli artt. 2721 e 2726 del c.c. per quanto concerne l’ammissione della prova testimoniale sull’esistenza dei contratti e del loro pagamento. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta senza entrare nel merilo della disquisizione giuridica intercorsa tra le parti sulla possibililà di avvalersi nella fattispecie della prova testimoniale per i contratti con un valore superiore ad euro 2,58 ex art. 27121 c.c. e del relativo pagamento ex art. 2726 c.c. , riliene accoglibile il ricorso del signor Massimo Ulivi non avendo la F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 fornilo alcuna prova documentale dell’avvenuto pagamento. L’asserilo e presunto integrale pagamento all’allenatore del premio di tesseramento viene vanificato dalla mancata produzione di qualsiasi prova documentale al riguardo. Prova documentale che deve rilenersi prevalente rispetto a quella testimoniale , in quanto “la genuinilà degli eventuali testimoni potrebbe essere compromessa dall’entilà degli interessi economici in conflilto (BEGHINI, LA prova per testimoni nel rilo civile, Padova, 1977, 13)”. Quanto sopra anche in analogia con il dettato del quinto comma dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva che, per quanto riguarda la Commissione Vertenze Economiche, stabilisce che “Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi tilolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposila quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce…”. Il Collegio, in mancanza di prove documentali, disponeva, tramile la propria segreteria la comparizione delle parti nelle persone dell’allenatore signor Ulivi e del presidente della F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 signor Soraggi per la riunione del 17 dicembre 2011. A tale riunione nessuna delle due parti si presentava, ma la società faceva pervenire, via fax, una comunicazione nella quale asseriva che il suo presidente essendo stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ad una spalla non è in grado di viaggiare per molto tempo così come prescriltogli tassativamente dai suoi medici. Il Collegio, esaminata la corrispondenza pervenuta, tenuto presente il comportamento omissivo per la mancata partecipazione delle parti alla riunione del 17 dicembre 2011 così come richiesto, e l’entilà della somma oggetto del contendere, riliene il ricorso merilevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e dichiara obbliga alla società F.C.D. MOCONESI FONTANABUONA92 di corrispondere all’allenatore s ignor Massimo Ulivi la complessiva somma di € 1.010,00 (millediei/00) realtivo quanto ad € 1.000,00 (mille/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 10,00 (dieci/00) per interessi equilativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine né per l’invocato risrcaimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio né per le spese di lile non essenso previste quest’ultime dal vigente Regolamento. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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