F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Orazio ROTOLO / A.C.D. PATERNO’ 2004 (167/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Orazio ROTOLO / A.C.D. PATERNO' 2004 (167/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 30/05/2011,1'allenatore di Base Uefa Orazio ROTOLO, iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adilo questo Collegio Arbilrale affinche venisse riconosciuto il pagamento da parte della A.C.D. PATERNO' 2004 della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) a saldo delle spettanze per il premio di tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente inoltre precisa che la Società sopraccilata, gli ha affidato la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato Regionale Siculo di Eccellenza girone B e allega copia dell'accordo economico datato 15/10/2010 da dove si evince che l'importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00) la Società si impegna a pagarlo con Otto ratei di euro 1.000,00 (mille/00) a partire dal 10/10/2010 al 10/05/2011. Da accertamenti svolti presso il Comilato Regionale Sicilia della L.N.D. da parte della Segreteria di questo Collegio in data 20/06/2011, a emerso the l'accordo economico in questione a stato deposilato il 15/10/2010. I1 Collegio Arbilrale visti gli atti sopra esposti, anche in considerazione del silenzio osservato dalla A.C.D. PATERNO' 2004, in ordine ai fatti sopra richiamati, riliene il ricorso proposto dal signor Orazio ROTOLO merilevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e dichiara l'obbligo della A.C.D. PATERNO' 2004 di versare al sig. ROTOLO la somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011,oltre ad euro 120,00 (centoventi/00) per interessi equilativamente calcolati. Dalla data della presente delibera fino all'effettivo soddisfo, andranno calcolati gli interessi legali. Nulla a dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio Arbilrale. La preserte delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalilà tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it