F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Giuseppe FORNARA / A.S.D. SUNESE (174/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Giuseppe FORNARA / A.S.D. SUNESE (174/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 30/06/2011, l'allenatore professionista Giuseppe Fornara, iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adilo questo Collegio Arbilrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di €. 7.500,00 da parte della A.S.D. Sunese per l'attivila di allenatore svolta con la stessa. Il ricorrente ha allegato copia del contratto sottoscrilto con la A.S.D. Sunese da cui si evince che, per l'attivila di allenatore, responsabile della 1^ squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comilato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D.- F.I.G.C., a decorrere dal 16/11/2009 e fino al 30/06/2010, doveva percepire la somma di C. 7.500,00. Il ricorrente, inoltre, ha allegato copia di lettera raccomandata a.r., inviata il 4/05/2010, alla A.S.D. Sunese, con la quale veniva sollecilato il pagamento dell'intero premio di € 7.500,00, copia di parte del Comunicato del Comilato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in cui era stata dichiarata la inattivila, per rinuncia all'attivila agonistica della A.S.D. Sunese, con matricola n. 51170, per la stagione sportiva 2010/2011, nonche richiesta di contributo avanzata il 3/11/2010 al Fondo di Solidarieta A.I.A.C. - L.N.D. Da accertamenti esperili dalla Segreteria di questo Collegio Arbilrale a risultato che il contratto sottoscril&o dalle parti a stato deposilato presso il competente Comilato Regionale di appartenenza il 18/10/2010. La A.S.D. Sunese, su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbilrale del 4/10/25011, nulla ha contro dedotto. Il Collegio Arbilrate, vista la documentazione in atti, ed, in particolare, il contratto sottoscrilto dalle parti e riferilo alla stagione sportiva 2009/2010 ed anche a nessun rilievo mosso dalla convenuta A.S.D. Sunese, nonostante che la stessa successivamente ha cessato la sua attivila sportiva, riliene il ricorso a merilevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso proposto da Giuseppe Fornara e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sunese di corrispondere al sopracilato la somma di € 7.500,00 a tilolo di premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2009/2010 La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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