F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Renato CARTESAN/AC PALAZZOLO srl 143BIS/90 ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Renato CARTESAN/AC PALAZZOLO srl 143BIS/90 ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA Con ricorso datato 7 giugno 2011 l’ allenatore Renato CARTESAN, assunto dalla AC Palazzolo srl, partecipante al Campionato Nazioanle Dilettanti Serie D, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2009/2010, chiede a questo Collegio di far obbligo alla cilata società di corrispondergli la somma complessiva di € 5.865,92., oltre interessi legali di cui € 2.800,00 a tilolo di saldo del premio di tesseramento ed € 3.065,92 a tilolo di rimborso spese di viaggio sostenute. A sostegno delle sue richieste il ricorrente ha prodotto in allegato copia del ricorso presentato a questo Collegio in data 5 aprile 2010, unilamente alla scriltura privata, regolarmente deposilata, la lettera di esonero e la decisione relativa a quest’ultimo ricorso. L’ AC Palazzolo srl, rilualmente invila dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Prleiminarmente si fa rilevare che, all’esilo del procedimento rubricato con il n. 143/90 questo Collegio Arbilrale con decisione emessa in data 13 ooobre 2010, accoglieva parzialemte il ricorso presentato dall’odierno ricorrente limilando l’importo dovuto dalla AC Palazzolo srl, alle sole rate scadute alla data di presentazione del ricorso e delle successive memorie difensive, con esclusione delle rate di premio di tesseramento con scadenza al 30 maggio 2010 e 30 giugno 2010 per un importo di € 2.800,00. Nella medesima decisione veniva accertata sia la sottoscrizione tra le parti del contratto.accordo economico sia il deposilo dello stesso presso il Comilato Interergionale LND. Passando ad esaminare le richieste del ricorrente oggetto del presente procedimento il Collegio Arbilrale esaminata la documentazione in atti, riliene che il ricorso è merilevole di accoglimento. Difatti in ordine del premio di tesseramento, in particolare alle rate con scadenza 30 maggio 2010 e 30 giugno 2010, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto –accordo economico e del suo deposilo presso il Comilato Interregionale LND, versati in atti ed accertati nella decisione del 13 ottobre 2010. Per quanto attiene alle spese di viaggio, le stesse vengono espressamente previste nel contratto-accordo economico all’art.2-b, pertanto tenuto conto della documentazione affoliata al ricorso introduttivo, in particolare la copia della mappa chilometrica della distanza tra il domicilio del ricorrente e luogo di svolgimento dell’attivilà allenatore, unilamente alla copia prospetto del costo della benzina nel periodo di riferimento, appare congruo l’importo richiesto pari ad € 3.065,92, corrispondente al costo sostenuto in relazione ai chilometri percorsi. P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e dichiara di fare obbligo alla A.C. Palazzolo srl di pagare in favore del tecnico Renato Caartesan la somam di € 2.800,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo a tilolo di saldo del premio di tesseramento e la somma di € 3.065,92, oltre interessi legali dal deposilo del ricorso all’effettivo soddisfo, a tilolo di rimborso spese di viaggio per un totale di € 5.865,92. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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