F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: Gaetano PICCIRILLO / FC RHODENSE (186/01) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: Gaetano PICCIRILLO / FC RHODENSE (186/01) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI In data 2006/2011 l'allenatore di base Gaetano Piccirillo iscritto nei ruoli della F.I.G.C. tesserato con il F.C. Rhodense in qualità di responsabile della squadra juniores fascia A adiva questo Collegio affinchè gli venisse riconosciuto il saldo di euro 1400,00 dell' accordo privato di Euro 2975,00 accordo ripartito in nove rate con scadenza mensile a partire da ottobre 2010 per finire a giugno 2011.Specifica inoltre di aver smarrilo 1'accordo economico originale e di richiedereinoltre,gli interessi di mora maturati, il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione morietaria pin euro 1500,00 per frasi diffamatorie lesive alla propria onorabilità. Dichiara inoltre di essere stato esonerato in data 05/02/2011. Il Collegio visti i documenti pervenuti richiedeva alla società le contro deduzioni ed all'allenatore le proprie osservazioni. La F.C. Rhodense con nota datata 01/07/2011 ribadiva che non ha mai sottoscrilto accordi economici e tantomeno privati con gli allenatori del settore giovanile (verificare in FIGC) ed in particolare per il caso specifico non si a nemmeno discusso sulla entità del rimborso spese.Inviava inoltre note spese dove si evidenziava il pagamento dei rimborsi spesa fino alla data della revoca. In data 18/10/2011 la Segreteria del Collegio richiedeva al CR Lombardia LND, al fine di documentare il ricorso proposto a questo Collegio copia del contratto /accordo economico stipulato tra le parti.Il CR Lombardia LND comunicava di non aver trovato nei propri archivi alcun accordo relativo alla vertenza in oggetto. Il Collegio visti i documenti pervenuti riliene che il ricorso dell'allenatore Gaetano Piccirillo sia privo di fondamento e P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso del Piccirillo poiche non essendoci la copia del contratto stesso stipulate tra le parti cade qualsiasi richiesta economica.Per quanto riguarda i pagamenti effettuati dalla FC Rhodense si evidenzia dalle ricevute che Sono a tilolo di indennità di trasferta,premi e rimborsi spesa non evidenziano premio o accordo di tesseramento. La presente delibera è inappellabile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it