F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Francesco ORTOLINI / A.S.D. S.S. RENDE (187/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA: all. Francesco ORTOLINI / A.S.D. S.S. RENDE
(187/01)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso del 20/06/2011, 1'allenatore di Base "Uefa B", Francesco Ortolini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perchè gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della A.S.D. S.S. Rende della somma di € 500,00, a saldo di quanto stabilito con accordo economico, di € 7.018,00 per spese viaggi, oltre interessi di mora ed al risarcimento
del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 ricorrente, a sostegno del suo assunto, ha allegato copia dell'accordo economico sottoscritto il 23/09/2010, con i1 quale rappresentante della A.S.D. S.S. Rende, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria della L.N.D.- F.I.G.C., nel quale a stato fissato in € 11.500,00, il premio di tesseramento, da pagarsi in otto rate di cui 7 rate di €. 1.500,00 ed 1 rata di
€ 1.000,00, aventi decorrenza a partire dal mese di settembre 2010 e fino al mese di aprile 2011, oltre al rimborso spese viaggi per indennità chilometrica pari ad 1/5 della benzina per il numero di viaggi sostenuti dalla residenza del tecnico al campo di gioco della Società.
Il ricorrente ha, altresì, allegato la comunicazione con la quale il Presidente della A.S.D. S.S. Rende gli comunicava 1'esonero a far data dal 3/1/2011 da responsabile della 1^ squadra da lui presieduta.
Da accertamenti effettuati dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale presso il Comitato Regionale Calabria e risultato che 1'accordo economico sottoscritto dalle parti sopracitate a stato depositato il 25/09/2010.
La Società convenuta con lettera del 9/07/2011, inviata per conoscenza anche al ricorrente Ortolini Francesco, ha rappresentato che il ricorso prodotto deve essere ritenuto inammissibile dal Collegio Arbitrale perchè depositato oltre il termine di giorni 20, cosi come previsto nelle NOIF. Inoltre, comunica che nulla a dovuto per l'indennità chilometrica poichè "non a stata quantificata alcuna cifra per quanto riguarda la distanza e le spese da sostenere, benzina, autostrada ecc," e che, inoltre, è stato "concordato un premio di tesseramento annuale massimo lordo di €. 11.500,00".
Continua sostenedo che le opzioni previste nel contratto al punto 2a e al punto 2b non sono cumulabili fra di loro in quanto il contratto non parla di un premio di tesseramento e un rimborso spese ma bensì di un premio nel punto 2a, un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica nel punto 2b.
Ancora, il ricorrente non ha diritto al rimborso spese in quanto la Società ha locato un appartamento, di cui si fornisce copia del contratto di fitto, in località "Arcavacata", appositamente per il ricorrente Ortolini per consentirgli di domiciliare in Rende nonchè il ristorante "Lisandrone" per poter pranzare e cenare a spese della Società.
Conclude riconoscendo il debito di €. 500,00 nei confronti dell'allenatore Ortolini, non liquidato per mero errore ma ciò avverrà in via breve con bonifico bancario, mentre nulla a dovuto per altra richiesta.
Il ricorrente, di contro, nel contestare il termine per la presentazione del ricorso al Collegio Arbitrale insiste nelle richieste avanzate del pagamento di € 7.501,28 di cui €. 500,00 a saldo del premio di, tesseramento pattuito in accordo ed € 7.001,28 per calcolo di indennità chilometrica, oltre interessi di mora ad al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
11 Collegio Arbitrale, vista la documentazione allegata al ricorso, con particolare riferimento al contratto di locazione ad uso di abitazione esibito dalla A.S.D. S.S. presentato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Locazione di Cosenza - in data 16/11/2010,in cui all’art. 1 è indicato: “La locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore ha l'esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente gli otto mesi, essendo l'immobile destinato ad essere utilizzato dai calciatori tesserati dall'Associazione Sportiva fino alla conclusione del campionato in corso; e considerato che dallo stesso non si evince che una parte dello stesso è da far abitare all’allenatore, mentre di contro, il ricorrente ha quantificato i chilometri percorsi dalla sua residenza, Botricello, alla città di Rende, sede della Società fino alla data del suo esonero, gennaio 2011, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Ortolini Francesco a meritevole di accoglimento
Spettano, pertanto, al ricorrente la somma di € 7.001,28 per rimborso spese viaggi (totale Km
21.216 percorsi moltiplicato € 0,33 per 1/5 benzina), oltre ad € 500,00 a saldo del premio di
tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Francesco Ortolini e dichiara l’obbligo della A.S.D. S.S. Rende di corrispondere al sopracitato la somma di € 7.001,28 per spese viaggi, stagione sportiva 2010/2011. Al sopracitato importo vanno aggiunti € 57,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di € 7558,28.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che matureranno.
Nulla a dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento del Collegio Arbitrale.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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