F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Salvatore PERITI / F.C. NISSA SSD ARL (188/01) ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Salvatore PERITI / F.C. NISSA SSD ARL (188/01) ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO Co ricorso del 21 giugno 2011 l’allenatore signor Salvatore Periti, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della F.C. NISSA SSD ARL, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittuta privata del 28 luglio 2010 , la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 13.000,00 (tredicimila/00) da corrispondersi in dieci rate di € 1.300,00 (milletrecento/00) al giorno quindici di ogni mese da agosto 2009 a maggio 2010.Con il reclamo in esame, il signor Periti, chiede a questo Collegio di far obbligo alla F.C. NISSA SSD ARL di corrispondergli il residuo importo di € 3.900,00 (tremilanovecento/00) non avendo percepito le ultime tre rate pattuite. Il signor Periti richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segreteraio del Collegio, con raccomandate del 28 settembre 2011, ricevuta il 4 ottobre successivo, ha invitato la F.C. NISSA SSD ARL a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente allle stesse. Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 18 ottobre 2001 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 ottobre successivo ha precisato che presso dim lro non è stato depositato alcun accordo economico tra la F.C. NISSA SSD ARL ed il signor Salvatore Periti. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società F.C. NISSA SSD ARL nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M 11 Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della F.C. NISA SSD ARL di corrispondere aall’allanetaore signor Salvatore Periti la somma di € 3.930,00 (tremilanovecentotrenta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 3.900,00 (tremilanovecento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00). L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla a dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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