F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Leonardo DENORA / A.S.D. REAL ALTAMURA (192/01) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Leonardo DENORA / A.S.D. REAL ALTAMURA (192/01) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 25.06.10 l'allenatore professionista di II Cat. Leonardo Denora, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Real Altamura, it pagamento della somma complessiva di € 4.800,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 11.500,00 per il premio di tesseramento suddiviso in quattro rate come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 1.09.09 per la stagione calcistica 2009/10. Il ricorrente, oltre ad indicare chiaramente nel proprio ricorso quali delle rate gli erano state saldate, produceva documentazione a sostegno della propria domanda mentre la Società convenuta, invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio controdeduceva con memoria difensiva a firma dell'attuale Presidente dell'A.S.D. Sporting Altamura, Sig. Manicone Tommaso Sante il quale precisava che la nuova Società da lui presieduta era subentrata all'A.S.D. Real Altamura e che nulla doveva al ricorrente in virtù di liberatoria accettata e firmata dal Denora il 10.10.11 producendone copia in atti unitamente alla propria memoria. Alla Segreteria del Collegio veniva successivamente data puntuale conferma da parte del competente Comitato Regionale dell'avvenuto deposito dell'accordo economico. La domanda non può essere accolta. Il reclamante, puntualmente invitato con nota della Segreteria del 4.10.11 a far pervenire eventuali osservazioni alle controdeduzioni avversarie, nulla ha fatto in proposito, fornendo quindi piena valenza agli assunti della convenuta sull'intervenuto accordo, non contestato e quindi accettato a tutti gli effetti. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta l'allenatore Leonardo Denora contro l'A.S.D. Real Altamura rigetta la stessa. La presente decisione è inappellabile
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