F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Lorenzo MANCANO / U.S.D. LUCERA CALCIO (203/01) ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA: all. Lorenzo MANCANO / U.S.D. LUCERA CALCIO
(203/01)
ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del '30 giugno 2011 l'allenatore professionista di seconda categoria signor Lorenzo Mancano, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra delta U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. partecipante al campionato di Eccellenza Pugliese, girone unico nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 19 luglio 2010, la suindicata
Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 11.500,00
(undicimilacinquecento/00) da corrispondersi in dieci rate mensili di € 1.150,00
(millecentocinquanta/00) ciascuna con scadenze nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2010 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2011.
Con il reclamo in esame,l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. di corrispondergli l'importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) non avendo percepito le ultime due rate previste dall'accordo economico. Il signor Mancano richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e precisa altresì di essere stato esonerato in data 16 novembre 2010.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 4 ottobre 2011, ricevuta il 17 ottobre successivo, ha invitato la U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Comitato Regionale Puglia, su richiesta del 18 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con Fax del 20 ottobre successivo ha confermato l'avvenuto deposito dell'accordo economico e ne ha trasmesso la relativa copia
Con Fax del 17 ottobre 2011 il dottor Marcello Mazza, commercialista in Lucera, portava a conoscenza la segreteria di questo Collegio che, in data 10 marzo 2011, "la società U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. veniva posta, per assemblea straordinaria dei soci, in liquidazione volontaria" e che lui quale liquidatore della società, avendo ricevuto in data 17 ottobre 2011, la raccomandata della segreteria del Collegio con cui si chiedevano le controdeduzioni della U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. in relazione al ricorso del signor Lorenzo Mancano "non è in possesso di alcun documento richiesto con la predetta raccomandata. Si dichiarava inoltre a disposizione per "ogni eventuale chiarimento" fosse stato necessario al Collegio o al signor Mancano.
Da ricerche effettuate presso la FIGC dalla Segreteria di questo Collegio risulta che la U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. dal 5 agosto 2011 ha cessato ogni attività sportiva.
Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Lorenzo Mancano e obbliga la società U.S.D. Lucera Calcio S.r.l. al pagamento a favore del tecnico della somma di € 2.300,00
(duemilatrecento/00) a saldo del premio di tesseramento, di €.50,00 (cinquanta/00) ' per interessi equitativamente determinati oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla a dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS..
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