F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Gianluca LAZZINI/ASD Terme MONTECATINI 71bis/01 ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA:all.Gianluca LAZZINI/ASD Terme MONTECATINI
71bis/01
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
L’avv. Luca Ulivi, legale dell’allenatore di base Gianluca LAZZINI, iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 25/05/2011, ha adilo questo Collegio Arbilrale perché venisse riconosciuto al suo assistilo,che, peraltro, ha regolarmente sottoscrilto i documenti, da parte dell’ ASD Terme MONTECATINI, il pagamento di € 1.500,00, relativo al rateo scaduto il 20/10/2010, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria fino al saldo.
Nel ricorso è stato altresì, precisato che, per l’incarico di allenatore della predetta Società, era stato pattuilo un premio di tesseramento pari ad € 9.500,00 da corrispondere in n. 7 rate mensili di cui n. 6 rate di € 1.500,00 ed una rata di € 500,00, con decorrenza 20 settembre 2010 3 fino al 30/03/2011.
Ha, inoltre, comunicato che il suo assistilo era stato sollevato dall’incarico in data 12/10/2010 e che era stata data comunicazione di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione.
E’ stato, infine, comunicato che con delibera del 16/05/2011 il Collegio Arbilrale ha deliberato l’obbligo della ASD Terme MONTECATINI di pagare al Lazzini la somma di € 4.530,00, di cui € 4.500,00 per premio di tesseramento ed € 30,00 per interessi, per le mensililà non pagate dei mesi di novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011, precisando che la mensililà in scadenza 20/10/2010 non era stata reclamata.
Con raccomandata del 26/09/2011, la Segretria di questo Collegio Arbilrale invilava alla ASD Terme MONTECATINI alla presentazione di eventuali controdeduzioni e documenti circa il ricorso proposto dal ricorrente e, a quest’ultimo, eventuali osservazioni.
La Società convenuta, con raccomandata del 05/10/2011 ha contro dedotto comunicando che tutta la documentazione relativa alla pratica in oggetto fu spedila al Comilato Regionale Toscano e, comunque, invia copia di ciò.
Il ricorrente,alle osservazioni della Società ha contro dedotto contestando tutto quanto detto e documentato.
Afferma che il suo ricorso è da accogliere pienamente in quanto la quietanza datata 30/12/2010 non si riferisce a nessuna mensililà e soprattutto non reca la sottoscrizione del ricorrente e per questo non è chiramente a lui riferibile.
Pertanto, non avendo la Società fornilo la prova del pagamento di tale mensililà chiede che venga ingiunto dal Collegio il pagamento da parte della Società.
Il Collegio Arbilrale, visto il Comunicato Ufficiale n. 7, stagione sportiva 2010/2011, del 7 maggio 2011, ed alla luce di quanto sopra esposto riliene che il ricorso proposto dall’allenatore Gianluca LAzzini è merilevole di accoglimento.
La Società, ha esibilo una ricevuta di pagamento di € 1.500,00 dadata 187/09/200, addiriltura prima della scadenza del primo rateo fissato al 20/09/2010, pertanto, considerato gli elementi in suo possesso riliene che la ricorrente Lazzini spettano € 4.500,00 per il rateo scaduto il 20/10/2010,oltre ad € 4,00 per interessi equilativamente calcolati per un totale di € 1.054,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e dichiara di fare obbligo alla ASD Terme MONTECATINI di corrispondere all’allenatore Gianluca Lazzini la somma di € 1.500,00 riferilo al rateo del 20/10/2010 a saòdp di quanto pattuilo per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 4,00 per interessi equilativamente calcolati per un totale di € 1.054,00.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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