F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Fabio ZOCCOLI/POL.VILLAFRANCA 78/01 ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Fabio ZOCCOLI/POL.VILLAFRANCA 78/01 ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO L’allenatore Fabio ZOCCOLI, in data 18 Dicembre 2010, adiva questo Collegio perchè deliberasse l’obbligo per POL.VILLAFRANCA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilila nell’accordo economico stipulato con la predetta società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l’allenatore faceva pervenire la mainifestazione della sua volontà di definire la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società. P.Q.M. Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it