F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Giuliano GAVA/A.S.D. VIGONOVO – RANZANO 81/BIS/01 ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Giuliano GAVA/A.S.D. VIGONOVO – RANZANO 81/BIS/01 ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso datato 22/06/2011, l’ allenatore dilettante Giuliano GAVA, iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbilrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. VIGONOVO – RANZANO, il pagamento della somma di € 1.900,00, relativa alle rate scadute il 15/05/2011,15/06/2011, in forza dell’accordo economico sottoscrilto il 14/08/2010 che prevedeva, per l’attivilà di allenatore della 1^ squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comilato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., € 7.500 quale premio tesseramento, per la stagione sportiva 2010/2011, da pagrsi in nove rate di cui otto rate di € 800,00 cadauna ed una rata di € 1.100,00, aventi scadenze tutte al 15 di ogni mese ad iniziare dall’ottobre 2010 e fino al giugno 2011. Il ricorrente comunicava, altresì, che in data 07/05/2011 questo Collegio Arbilrale ha accolto analogo ricorso per i ratei scaduti in precedenza. La Società convenuta, regolarmente invilata con A.R. del 27/09/2011, da parte della Segretria di questo Collegio Arbilrale, ha contro dedotto per il tramile del suo rappresentate sostenendo che già in precedenza ha avuto modo di riferire quanto accaduto con il ricorrente Gava circa l’accordo sottoscrilto il 14/08/2010 e che, a seguilo della delibera del Collegio Arbilrale del 07/05/2011, è stato deferilo alla Commissione Disciplinare Terriloriale presso il Comilato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D. per rispondere delal violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. Ha, altresì mcomunicato che la somma di € 5.600,00 deliberata dal Colegio Arbilrale in precedenza è stata pagata all’allenatore Gava Giuliano il 15/06/2011 a mezzo bonifico bancario, di cui viene allegata copia. Ancora, che quanto verificatosi per il tesseramento del tecnico è stato fatto in buona fede e che si rimette alla decisione del Collegio Arbilrale circa il nuovo ricorso. L’allenatore, di contro, si richiama a tutte le argomentazioni già esaminate dal Colegio Arbilrale con la delibera del 07/05/2011. Il Collegio Arbilrale, visto il Comunicato Ufficila en. 7, stagione sportiva 2010/2011, del 07/05/2011, e visto il contratto sottoscrilto dalle parti il 14/08/2010, dichiara chje il ricorso è merievole di accogliemento. Al ricorrente spettano i ratei scaduti il 15/05/2011 e 15/06/2011 per un totale di € 1.900,00. P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e dichiara l’ obbligo della A.S.D. VIGONOVO – RANZANO di corrispondere all’allenatore Gava Giuliano la somma di € 1.900,00 relativa alle rate scadute dal 15/10/2010 e fino al 15/04/2011, a saldo delle sue spettante per la stagione sportiva 2010/2011. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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