F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Antonio ROGAZZO/SS SANT’ANTONIO ABATE 99/BIS/01 ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA:all.Antonio ROGAZZO/SS SANT’ANTONIO ABATE
99/BIS/01
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA
Con ricorso datato 10/06/2011, l’ allenatore di Base Rogazzo Antonio tesserato con la SS SANT’ANTONIO ABATE, per la stagione 2010/2011 avvalendosi del patrocinio dell’avvocato Eduardo Chiacchio, espone quanto segue:
di aver stipulato in data 11/08/2010 accordo economico con la SS SANT’ANTONIO ABATE regolarmente deposilato presso il Comilato Interregionale in data 28/08/2010 quantificato in €7.500,00.
L’allenatore non ha percepilo le mendililà di febbraio 2011 a giugno 2011 per u totale di € 3.750,00, il credilo del Rogazzo ammonta ad € 3.750,00.
Vane e senza esilo sono risultate le numerose richieste di adempimento avanzate in fase amichevole.
Premesso tutto questo il richiedente chiede al Collegio Arbilrale di obbiglare la società al pagamento del residuo del premio di tesseramento di € 3.750,00 più il riconoscimento della svalutazione monetaria, gli interessi maturati,più le spese legali.
Il Collegio inviava in data 26/09/2011 racc. rr alla SS SANT’ANTONIO ABATE chiedendo le sue deduzioni alle richieste dell’allenatore Rogazzo ed all’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la SS SANT’ANTONIO nulla ha rilenuto di contro dedurre riliene il ricorso merilevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla società SS SANT’ANTONIO ABATE di corrispondere all’allenatore Antonio Rogazzo la somma di € 3.750,00 più €40,00 per gli interessi maturati, nulla è dovuto per il danno dervante dalla svalutazione monetaria come da costante orientamento del Collegio..
Nulla è dovuto per le spese legali, non essendo previsto dal vigente regolamento.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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