F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012 (154) – APPELLO DEL SIG. VITO MORISCO (Dirigente della Società AS Fasano Calcio) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI TRE – (delibera CDT presso il C.R. Puglia – CU n. 22 del 13.10.2011). (230) – APPELLO DELLA SOCIETÁ AS CALCIO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 (QUATTRO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011-2012 – (delibera CDT presso il C.R. Puglia – CU n. 22 del 13.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012 (154) – APPELLO DEL SIG. VITO MORISCO (Dirigente della Società AS Fasano Calcio) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI TRE - (delibera CDT presso il C.R. Puglia – CU n. 22 del 13.10.2011). (230) – APPELLO DELLA SOCIETÁ AS CALCIO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 (QUATTRO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011-2012 - (delibera CDT presso il C.R. Puglia – CU n. 22 del 13.10.2011). La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, con atto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 ottobre 2011, decidendo sul deferimento della Procura federale datato 12 luglio 2011 a carico del calciatore tesserato per la ASD San Paolo Bari Meyer Carlos De Camargo Junior, del dirigente della AS Calcio Fasano Morisco Vito e delle due suddette Società, attraverso il quale veniva configurato un illecito sportivo commesso dal calciatore e dal dirigente finalizzato ad alterare il risultato della gara Fasano Calcio – San Paolo Bari del 30 gennaio 2011 valida per il Campionato Regionale di Eccellenza, affermava la responsabilità dei deferiti e comminava a Meyer Carlos De Camargo Junior la squalifica di anni quattro, a Morisco Vito la inibizione di anni tre, attesa per entrambi la violazione dell’art. 7 comma 1 CGS, alla AS Fasano Calcio la penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella stagione 2011/2012 ed alla ASD San Paolo l’ammenda di € 100,00 attesa per entrambe la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 comma 2 CGS. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dall’Organo inquirente, era accaduto che il calciatore ed il dirigente di cui trattasi il giovedì precedente la gara si erano incontrati ed avevano concordato che il calciatore avrebbe favorito la vittoria della squadra antagonista (la A.S. Fasano Calcio), provocando un calcio di rigore contro la propria squadra (la ASD San Paolo Bari), dietro la dazione di una somma di danaro, che il dirigente della AS Fasano Calco si sarebbe impegnato a corrispondergli. L’accordo tuttavia non si era concretizzato perché il calciatore si era rifiutato di partecipare alla gara ed anzi aveva lasciato l’Italia dopo però aver notiziato dell’accaduto il Presidente della propria Società Sig. Favia Adriano, al quale consegnava un DVD che riproduceva l’incontro ed il colloquio tra lui ed il Morisco. Il Favia, a sua volta, con lettera 1° febbraio 2011 inviata alla Procura federale ed al Comitato Regionale Puglia denunciava i fatti, argomentando che dalla visione del DVD si era reso conto della gravità delle immagini e del colloquio intercorso tra i due protagonisti della vicenda, finalizzato ad alterare il risultato della gara tra il San Paolo Bari ed il Fasano Calcio con un calcio di rigore che il calciatore avrebbe provocato a fronte di una lauta ricompensa. Da siffatta denuncia muovevano le indagini della Procura federale ed il conseguente deferimento. Avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale ricorrono con separati atti il Sig. Vito Morisco e la Società AS Calcio Fasano, i quali chiedono il primo il proscioglimento ovvero in subordine la derubricazione della fattispecie ascrittagli a mera violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con applicazione a suo carico della sanzione minima prevista dall’art. 19 CGS, la seconda il proscioglimento ovvero la riduzione della penalizzazione dei punti in classifica da quattro a due. Il Morisco motiva la propria difesa sulla non configurabilità dell’illecito sportivo e sulle inutilizzabilità ed inammissibilità ai fini istruttori della registrazione contenuta nel DVD del colloquio del 27 gennaio 2011 intercorso tra lui ed il calciatore; sulla applicabilità al caso in esame della cd. teoria della mancanza del segmento conclusivo, consistente nella duplice circostanza che non era stato l’attuale ricorrente a contattare il calciatore bensì il contrario e che comunque il calciatore non aveva partecipato alla gara oggetto d’indagine, per cui alcun illecito era stato commesso; sulla non configurabilità, a prescindere, dell’illecito sportivo anche perché lo stesso non aveva superato la fase della ideazione e della preparazione per tradursi in qualcosa di più apprezzabile, concreto ed efficiente. La Società AS Fasano Calcio motiva la propria difesa sulla non configurabilità nel caso in esame di alcun illecito sportivo per mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio in merito alla paventata alterazione del risultato della gara, con conseguente insussistenza della responsabilità oggettiva addebitata ad essa ricorrente; sulla applicabilità della stessa teoria della mancanza del segmento conclusivo tratteggiata dal Morisco; sulla necessità di prova certa in merito all’illecito sportivo del tutto mancante nella situazione oggetto d’indagine; sulla riconducibilità della sanzione comminata alla ricorrente entro il limite della sola ammenda. Alla riunione odierna sono comparse le parti ricorrenti, che, a mezzo dei propri nominati difensori, hanno insistito per l’accoglimento delle domande spiegate nei ricorsi; è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma integrale della impugnata decisione. La Commissione, chiuso il dibattimento, dispone in via preliminare la riunione dei due ricorsi, per evidenti ragioni di connessione; nel merito, osserva quanto segue. Ai sensi degli artt. 36 comma 11 e 37 comma 1 CGS il ricorso di parte deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, ovvero, in caso di decisione per la quale è previsto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Risulta dagli atti del procedimento che la comunicazione prevista dalla norma richiamata è stata ricevuta dalla Società AS Fasano Calcio il 20 ottobre 2011 e che il ricorso della stessa Società è pervenuto a questa Commissione il 13 dicembre 2011 oltre il termine di cui alla richiamata disposizione. Siffatto ricorso, stante la sua palese tardività, deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorso del Sig. Vito Morisco, inoltrato nel rispetto dei termini procedurali, deve essere respinto siccome infondato. Risulta dagli atti del procedimento e più in particolare dalla audizione del Morisco innanzi l’Organo Inquirente che tra quest’ultimo ed il De Camargo vi fu effettivamente l’incontro del 27 gennaio 2011 e che tra i due venne raggiunta una intesa di carattere economico, che, dipartentesi da un importo di € 500,00 si sarebbe dovuta concludere con il versamento della somma di € 3.000,00 che il Morisco si era impegnato a far avere al De Camargo. La tesi sostenuta in sede d’indagini dal Morisco che la dazione del danaro che era stata promessa doveva servire ad appagare la necessità del calciatore di ottenere dalla AS Calcio Fasano, sua ex squadra, alcuni rimborsi spese che, maturati nel periodo della sua militanza in tale squadra, non gli erano stati pagati, appare fortemente sminuita se non proprio sconfessata dalle espressioni pronunciate dal Morisco nelle conversazioni avute con il De Camargo, riprodotte nel DVD acquisito agli atti del procedimento. Da tali espressioni (“allora sabato ti do un acconto di cinquecento euro, poi se fai in un certo modo, lunedì ti do mille euro”; “allora ti diamo tremila euro”; “io vedo se ti faccio avere tremila euro, io poi sabato”; “massima serietà, massima serietà, tieni presente che non è una finale, se era una finale, ci sentiamo sabato”) può fondatamente ritenersi che l’intento del Morisco non era quello di far avere al calciatore il soddisfacimento dei propri peraltro asseriti crediti, bensì di coinvolgerlo in una intesa rivolta ad un diverso scopo, contestualizzato alla gara che la squadra del De Camargo, la ASD San Paolo Bari, avrebbe disputato la domenica successiva contro la AS Calcio Fasano. Altrimenti non avrebbe altra spiegazione l’espressione del calciatore rivolta al Morisco, riprodotta nello stesso DVD (“io per fare questo, io, per perdere la partita…..cinquemila! Lo so, però avete già risparmiato diciottomila euro”) che non fosse quella finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara che lo stesso De Camargo si apprestava a disputare con l’ASD San Paolo Bari e contro la AS Calcio Fasano. Né può inoltre disconoscersi che se l’incontro tra il Morisco ed il De Camargo, comunque di indubbia inopportunità stante l’imminente impegno agonistico che legava le rispettive squadre, fosse stato quello di far ottenere al De Camargo dei semplici rimborsi spese, non avrebbe avuto bisogno di tante parole, sostanzialmente ambigue e compromettenti, ben potendosi il problema risolversi in maniera più semplice e lineare. Quanto alla censura mossa dal ricorrente alla rilevanza probatoria del DVD, non può dubitarsi che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1.2 siffatto strumento può essere utilizzato quale mezzo di prova e che del suo contenuto lo stesso Morisco, nell’audizione svolta in sede d’indagini, ha inteso avvalersene a propria discolpa. Sussistono in conclusione tutti gli estremi per ritenere sussistente nel caso in esame l’illecito disciplinare di cui all’art. 7 CGS, a nulla rilevando che l’accordo tra il Morisco ed il De Camargo non si era concretizzato per la mancata partecipazione del calciatore alla gara di che trattasi, dovuta alla sua improvvisa partenza dall’Italia. L’impugnata decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Puglia deve essere confermata. P.Q.M. riuniti i due ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della Società AS Calcio Fasano; rigetta il ricorso del Sig. Vito Morisco. Dispone l’addebito della tassa reclamo in capo alla Società AS Calcio Fasano e l’incameramento della tassa versata dal Sig. Vito Morisco.
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