F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), GUILHERME DO PRADO RAYMUNDO (calciatore all’epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società AS LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), GUILHERME DO PRADO RAYMUNDO (calciatore all’epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società AS LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18 luglio 2011 nei confronti di: ● Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la Società AS Livorno Calcio Srl, iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi tenuto dall'A DI.SE.: - per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, svolto attività in favore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale Società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso necessario nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio, Italo Federici e Francesco Lamazza così come agli stessi contestata; - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver pattuito con il Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl un compenso per l'attività svolta attraverso l'ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata; - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per aver richiesto ai Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado ed ottenuto dagli stessi la sottoscrizione una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato il suo intervento, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore appena citato, e veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattavi a stessa di suo figlio, Sig. Cataldo Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata; - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per avere, nel mese di febbraio 2010, proferito nei confronti del Sig. Marco Piccioli, agente di calciatori, minacce in relazione ed in dipendenza della pendenza del presente procedimento disciplinare; ● Giuseppe Zoppo, Presidente e Legale rappresentante della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, di fatto dal luglio 2008 ed anche formalmente dal 13.11.2008: - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, dell'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver pattuito con il Sig. Francesco Ceravolo un compenso per l'attività da quest'ultimo svolta attraverso la sottoscrizione in bianco di un mandato di agente fittizio poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio dell'appena citato Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata: - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del tesseramento e stipula del contratto tra la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl ed il calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a mezzo di scrittura privata; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daIl'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per aver consentito, attraverso la stipulazione di scrittura privata relativa al tesseramento e la stipulazione del contratto della sua Società di appartenenza con il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, che il compenso spettante ai Signori Massimo Camarlinghi e Marco Piccioli, che in tale circostanza hanno agito quali soci di fatto, gravasse sulla Società dallo stesso rappresentata e non sul calciatore, in favore del quale tali agenti di calciatori avevano svolto attività nell'ambito del tesseramento e del contratto appena citati; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere svolto dal mese di luglio del 2008 attività di Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl formalizzando tale propria qualità ed attività soltanto dal 13.11.2008 e comunicando alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria posizione di dirigente dotato di rappresentanza legale dell'appena citata Società soltanto dopo tale data; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), delle NOIF per aver consentito che al calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, nella stagione sportiva 2008 - 2009, fosse riconosciuto un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo invece depositato presso la stessa Lega; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora in relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 1 delle NOIF, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Massimo Camarlinghi, al quale aveva conferito mandato a mezzo di dichiarazione debitoria preventiva, fosse indicato nel contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado; ● Alberto Armiraglìo, Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fino al 13.11.2008: - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito, interagendo con lo stesso nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; ● Cataldo Ceravolo, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: - della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver compilato ed inviato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, con l'indicazione dell'incarico insussistente e mai espletato per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado e l'indicazione del compenso per l'attività fittiziamente indicata - mandato consegnato dallo stesso Sig. Giuseppe Zoppo al padre del Sig. Cataldo Ceravolo, Sig. Francesco Ceravolo, per consentire a quest'ultimo di ottenere il compenso per l'attività svolta - nonché ancora per avere richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso la proposizione di domanda di ammissione al passivo del fallimento della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; - della violazione degli artt. 7, comma 1 lett. a), e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, il ruolo di dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, o comunque aver svolto attività nell'interesse di tale Società, nonostante fosse iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C.; ● Guilherme Do Prado Raymundo, calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl: - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Francesco Ceravolo, una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato l'intervento, invece avvenuto, di tale ultimo dirigente nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il suo tesseramento, e comunque veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattativa stessa del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Marco Piccioli, così come agli stessi contestata con il presente provvedimento; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del suo tesseramento e della stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, anche dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito che il compenso degli agenti, Signori Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, per l'attività svolta in suo favore, relativa al tesseramento ed alla stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, gravasse sulle Società anziché di lui; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), della NOIF per aver ottenuto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl a mezzo di contratto separato sottoscritto dallo stesso e non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo ugualmente sottoscritto dal calciatore ed invece depositato presso la stessa Lega; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dall'art. 93, comma 1, delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto dallo stesso stipulato con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fosse indicato il nominativo del Sig. Massimo Camarlinghi, agente di calciatori che ha svolto attività nel suo interesse nell'ambito del contratto stesso; ● AS Livorno Calcio Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore sportivo per tale Società. Lette le memorie difensive depositate da: Cataldo Ceravolo, con la quale ha escluso in modo assoluto i fatti contestati con il deferimento. In effetti ha riconosciuto di aver sottoscritto un contratto con la Pro Patria per il compenso annuo lordo di euro 450.000,00, cifra ritenuta equa in quanto legata al trasferimento del giocatore Do Prado da lui curata. Ha ammesso di essersi fatto sostituire dal padre Francesco Ceravolo per la sottoscrizione del “modulo rosso” (consulenza) da parte del Presidente Zoppo, di aver comunque svolto attività nell’interesse della Pro Patria in modo pienamente regolare e pertanto ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione. Francesco Ceravolo, con la quale, con riferimento all’addebito di aver svolto nella stagione sportiva 2008/2009 attività in favore della Pro Patria, nonostante fosse tesserato quale direttore sportivo del Livorno, ha precisato che, quando era ancora svincolato, aveva ricevuto richiesta dal Sig. Francesco Lamazza di collaborare al progetto di una Società di Lega Pro, collaborazione poi prestata gratuitamente. Successivamente, essendosi tesserato con il Livorno, aveva cessato ogni forma di collaborazione con la Pro Patria tant’è che questa Società ingaggiava come direttore sportivo il Sig. Riccardo Di Bari. Chiuso il rapporto di consulenza, il Ceravolo aveva solo continuato a dare qualche consiglio per agevolare il lavoro del figlio Cataldo che lavorava per la Pro Patria. Quanto alla vicenda Do Prado, Francesco Ceravolo si sarebbe limitato a dare una mano al figlio Cataldo nel proprio lavoro. Per quanto attiene invece alle minacce al Piccioli ne viene contestata la veridicità sulla base di una dichiarazione allegata del Sig. Musumeci (di cui si chiede l’audizione). Per comprovare tutto quanto sostenuto il Ceravolo ha depositato una serie di dichiarazioni sottoscritte da tesserati con le quali si tende a comprovare che il dirigente nella stagione 2008/2009 era sempre presente agli allenamenti del Livorno (dal lunedì al venerdì), così come ai ritiri pre-partita e alle partite che si svolgevano solitamente il sabato. Di conseguenza ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione. La AS Livorno Calcio Spa, con la quale ha eccepito la assoluta estraneità della Società per i fatti ascritti al Sig. Francesco Ceravolo, avendo quest’ultimo agito a titolo del tutto personale e soggettivo in assenza di rapporto organico con il Livorno Calcio. Alla luce di tutto ciò la Società che avrebbe dovuto essere deferita era la Pro Patria Gallaratese e non il Livorno Calcio sicchè ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione. Rilevato che i tesserati Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio e Guilherme do Prado Raymundo non hanno depositato alcuna memoria difensiva e non sono nemmeno comparsi in sede dibattimentale. Rigettate tutte le richieste istruttorie formulate dai soggetti deferiti come da separata ordinanza in atti. Ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Francesco Ceravolo: 5 (cinque) anni di inibizione; - Giuseppe Zoppo: 5 (cinque) anni di inibizione; - Alberto Armiraglio: 1 (uno) anno di inibizione; - Cataldo Ceravolo: 3 (tre) anni di sospensione della licenza ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); - Guilherme do Prado Raymundo: squalifica di 3 (tre) mesi ed ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); - AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Ascoltati i difensori del Sig. Francesco Ceravolo e del Sig. Cataldo Ceravolo i quali hanno concluso chiedendo il proscioglimento da ogni imputazione o, in subordine, l’irrogazione di una mite sanzione; Ascoltato il difensore del Livorno Calcio il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni imputazione. Rilevato, da un esame attento degli atti del giudizio, che in effetti il Sig. Francesco Ceravolo ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, attività in favore della Pro Patria volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale Società, attività che è proseguita anche quando il Ceravolo si tesserò per la Società Livorno Calcio con la qualifica di direttore sportivo. A nulla valgono al riguardo le dichiarazioni depositate in giudizio dal soggetto deferito che si limitano a confermare l’attività resa dal Ceravolo in favore del Livorno ma non certo a smentire quella prestata in favore della Pro Patria; Considerato che emerge evidente dagli atti del giudizio che il Sig. Francesco Ceravolo pattuì con il Sig. Zoppo, presidente di fatto della Pro Patria, un compenso per l’attività da lui svolta attraverso l’ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo assumendo così un comportamento censurabile sotto il profilo della lealtà e della correttezza e sicuramente in violazione del Regolamento dei direttori sportivi. Ritenuto che risulta altresì comprovato un comportamento censurabile per avere il Sig. Francesco Ceravolo richiesto al calciatore Do Prado ed al suo agente Marco Piccioli la sottoscrizione di una dichiarazione scritta non veritiera nella quale veniva negato il suo intervento nella trattativa diretta ad ottenere il tesseramento di Do Prado con la Pro Patria per affermare invece la partecipazione alla trattativa del Sig. Cataldo Ceravolo (partecipazione mai intervenuta). Valutato che, in ordine ai suindicati capi di imputazione, non può essere presa in considerazione la tesi difensiva che ha teso a mettere in luce che il Ceravolo non avrebbe svolto una vera e propria attività in favore della Pro Patria ma che si sarebbe limitato a dare consigli in modo da favorire il cammino professionale del proprio figlio Cataldo, tesi smentita dalla concretezza delle attività rese e dei comportamenti assunti; Accertato invece che non può essere accolto il capo di imputazione relativo alla circostanza che il Sig. Francesco Ceravolo abbia in effetti minacciato il Sig. Marco Piccioli, tale circostanza non risultando adeguatamente comprovata in atti. Rilevato, invece, che tutti i capi di imputazione sollevati nei confronti del Sig. Giuseppe Zoppo risultano comprovati, ed in particolare, a) l’essersi avvalso dell’attività del Sig. Francesco Ceravolo pur nella consapevolezza che quest’ultimo era tesserato quale direttore sportivo del Livorno Calcio; b) aver corrisposto un compenso per l’attività da lui svolta attraverso la sottoscrizione in bianco di un mandato di agente poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; c) per essersi avvalso, in occasione del tesseramento del giocatore Do Prado, dell’opera del procuratore Massimo Camarlinghi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC e pattuendo con lo stesso un compenso per mezzo di scrittura privata; d) per aver fatto gravare il compenso dei procuratori Camarlinghi e Piccioli sulla Società Pro Patria e non sul calciatore Do Prado (in occasione della trattativa per il suo tesseramento) nonostante detti agenti avessero svolto la propria attività nell’interesse del calciatore e non della Società; e) per aver svolto dal mese di luglio a quello di novembre del 2008 attività di Presidente di fatto della Pro Patria; f) per aver consentito che al calciatore Do Prado fosse riconosciuto un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti di immagine a mezzo di contratto autonomo non depositato in Lega, contratto di cui peraltro negava l’esistenza; g) per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Camarlinghi, al quale aveva conferito mandato a mezzo di dichiarazione debitoria preventiva, fosse indicato nel contratto tra la Società dallo stesso rappresentata e il calciatore Do Prado. Considerato che il soggetto deferito non ha fornito alcuna giustificazione per tutti i menzionati comportamenti peraltro ampiamente comprovati in via istruttoria, al Sig. Zoppo non potrà che essere irrogata adeguata sanzione. Accertato che il Sig. Alberto Armiraglio, Presidente della Pro Patria fino al 13 novembre 2008 si è sicuramente avvalso dell’attività del Sig. Francesco Ceravolo pur nella consapevolezza o quanto meno nella facile conoscibilità che quest’ultimo era tesserato quale direttore sportivo del Livorno Calcio; Ritenuto che il Sig. Alberto Armiraglio non ha ritenuto di dover fornire alcuna giustificazione in ordine a questo capo di imputazione astenendosi altresì dal partecipare al presente giudizio disciplinare, ma che, in ogni caso, vanno valutati i suoi comportamenti in relazione al preponderante potere in Società del Sig. Zoppo, Presidente di fatto anche quando la carica formale competeva al Sig. Armiraglio. Rilevato che nel corso del giudizio è stato possibile accertare che, in effetti, il Sig. Cataldo Ceravolo ha illegittimamente inviato alla Commissione Agenti della FIGC il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal Presidente della Pro Patria Zoppo con l’indicazione dell’incarico mai conferito e mai espletato per il tesseramento del calciatore Do Prado e l’indicazione del compenso per l’attività fittiziamente indicata, mandato consegnato dallo stesso Presidente Zoppo al Sig. Francesco Ceravolo (padre di Cataldo) per consentire allo stesso Francesco Ceravolo di ottenere il pagamento per l’ attività svolta, nonché per aver richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pro Patria. Accertato inoltre che il Sig. Cataldo Ceravolo ha in effetti svolto nella stagione sportiva 2008/2009 attività quale dirigente della Pro Patria nonostante fosse iscritto nell’elenco degli Agenti dei calciatori violando così la vigente normativa federale. Valutato che i comportamenti tenuti dal calciatore Guilherme do Prado Raymundo, pur censurabili, vanno considerati come sempre tenuti dietro la pressione di una serie di indicazioni allo stesso fornite dai vari soggetti implicati nella vicenda (per aver sottoscritto una scrittura attestante l’attività di Cataldo Ceravolo in luogo di Francesco Ceravolo, per essersi avvalso dell’opera dell’agente Camarlinghi senza aver conferito formale mandato allo stesso, per aver consentito che il compenso degli agenti Piccioli e Camarlinghi gravasse sulla Pro Patria e non su di lui, per aver ottenuto un compenso aggiuntivo nella stagione sportiva 2008/2009 per lo sfruttamento dei diritti di immagine a mezzo di contratto non depositato in Lega ma negandone l’esistenza, non essersi assicurato che nel contratto di Lega venisse indicato il nome del suo agente Camarlinghi, tutti comportamenti che si estrinsecano in atti di solito predisposti da agenti e dirigenti e mai direttamente dal calciatore); in ogni caso trattandosi però di comportamenti illeciti il calciatore va ugualmente sanzionato. Considerato che, a norma di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, CGS, ed in base al costante indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione, la AS Livorno Calcio deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo all’epoca dei fatti tesserato quale direttore sportivo di detta Società Valutato che la rilevanza delle condotte poste in essere dai deferiti impone la graduazione delle sanzioni con specifico riferimento ai comportamenti illeciti posti in essere da ciascunodi essi, cosicché la Commissione ritiene congrue le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento dei deferimenti, irroga le seguenti sanzioni: • Francesco Ceravolo: inibizione per anni 2 (due) e mesi 6 (sei); • Giuseppe Zoppo: inibizione per anni 3 (tre); • Antonio Armiraglio: inibizione per mesi 8 (otto); • Cataldo Ceravolo: sospensione della licenza per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) con ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); • Guillherme do Prado Raymundo: squalifica per giorni 90 (novanta); • AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).
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