F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012 (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORGAN EGBEDI (calciatore tesserato per la Società Ravenna Calcio Srl), ROSARIO CAMPO (Dirigente della Società Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl e SS SOMMESE CALCIO • (nota n. 4259/332 pf 11-12/SP/ac del 4.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 21Febbraio 2012
(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORGAN EGBEDI (calciatore tesserato per la Società Ravenna Calcio Srl), ROSARIO CAMPO (Dirigente della Società Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl e SS SOMMESE CALCIO • (nota n. 4259/332 pf 11-12/SP/ac del 4.1.2012).
Con provvedimento del 4 gennaio 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 17 ottobre 2011 inviata dal Segretario del Dipartimento Interregionale e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione ad un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Morgan Egbedi (rilevata in occasione gara di campionato (Serie D) Virtus Pavullese-Ravenna Calcio del 18/09/2011), il predetto calciatore, il Sig. Rosario Campo e, a titolo di responsabilità oggettiva, il Ravenna Calcio Srl nonché la SS Sommese Calcio quale Società sportiva presso cui, secondo la Procura federale, risultava essere tesserato il Sig. Egbedi all'epoca dei fatti. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Invero, la SS Sommese Calcio ha formulato proprie deduzioni difensive, le quali, tuttavia, non possono essere prese in considerazione in questa sede poiché, pur recando la data del 10 febbraio 2012, sono materialmente pervenute presso la Segreteria della Commissione disciplinare nazionale, a mezzo fax, solo in data 13 febbraio 2012, ovvero ben oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 8 del CGS. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Mormando, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: − squalifica di anni 2 (due) a carico del Sig. Morgan Egbedi;
− inibizione di anni 2 (due) a carico del Sig. Rosario Campo; − penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) a carico del Ravenna Calcio Srl;
− proscioglimento della SS Sommese Calcio.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Egbedi é stato tesserato dal Ravenna Calcio Srl solo a far data dal 14/10/2011, di talché il predetto calciatore non avrebbe potuto essere contemplato nel novero dei calciatori eligibili in relazione al richiamato incontro di calcio del 18/09/2011 e, quindi, non avrebbe dovuto essere inserito in distinta. E' evidente, anche alla luce di un costante orientamento manifestato da questa Commissione disciplinare nazionale in relazione a fattispecie analoghe, che il Sig. Egbedi, pur non avendo preso materialmente parte alla gara di campionato del 18/09/2011 contro la Virtus Pavullese, si é reso in ogni caso responsabile della violazione ascritta nei suoi riguardi, al pari del dirigente accompagnatore del Ravenna Calcio Srl, Sig. Campo, il quale, mediante la rituale sottoscrizione dell'indicato documento ricognitivo, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione di tesseramento del calciatore che, tuttavia, tale non era. Ne discende che i profili di responsabilità a carico del Sig. Egbedi e del Sig. Campo, così come individuati in seno all'atto di deferimento, si manifestano in tutta loro evidenza, al pari di quelli che investono, inevitabilmente, il Ravenna Calcio Srl in via oggettiva. Di contro, merita una più approfondita riflessione la posizione della SS Sommese Calcio deferita a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione disciplinare ascritta al Sig. Egbedi. La Procura federale ha assunto che all'epoca dei fatti il calciatore Egbedi risultasse ancora tesserato in forza alla SS Sommese Calcio. Invero, ad un attento esame dei documenti versati in atti e, in particolare, del c.d. “storico” relativo al calciatore, si evince che quest'ultimo ha assunto il vincolo di tesseramento con la SS Sommese Calcio, in qualità di dilettante extracomunitario (status 7), a decorrere dal 13/09/2010 (s.s. 2010/2011). Ora, é noto che la FIGC identifica i calciatori stranieri tesserati presso le compagini associate alla LND sulla base della seguente classificazione, riportata nel c.d. modulo di “Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento”:
- nazionalità Straniera - extracomunitario già tesserato all’estero (status 7) con vincolo annuale;
- nazionalità straniera - comunitario già tesserato all’estero (status 20) con vincolo annuale;
- nazionalità straniera - comunitario mai tesserato all’estero (status 70) con vincolo annuale;
- nazionalità Straniera - extracomunitario mai tesserato all’estero (status 71) con vincolo annuale;
- nazionalità straniera - comunitario e extracomunitario mai tesserato all’estero e tesserato in Italia prima della Stagione sportiva 2004/2005 (status 80) con vincolo. Come é agevole desumere, una delle variabili che caratterizza il tesseramento dei calciatori stranieri in ambito LND, siano essi comunitari o extracomunitari, risiede nella valenza annuale del vincolo di tesseramento, con la sola eccezione dei calciatori stranieri mai tesserati all’estero e tesserati in Italia prima della stagione sportiva 2004/2005 (status 80), per i quali é ammissibile l'assunzione di un vincolo pluriennale. Ciò posto, allora, é evidente che il vincolo di tesseramento tra il calciatore Egbedi, dilettante extracomunitario con status 7, e la SS Sommese Calcio, decorrente dal 13/09/2010, si é effettivamente esaurito al termine della stagione sportiva 2010/2011; la circostanza, peraltro, trova ulteriore riscontro nella sigla “*8” individuabile nello “storico” del calciatore, la quale si riferisce proprio allo svincolo automatico del calciatore dilettante
straniero al termine della stagione sportiva nel corso della quale il vincolo di tesseramento é stato assunto. In definitiva, non é ragionevolmente possibile assumere che alla data del 18/09/2011 la posizione di tesseramento dell'atleta potesse essere ricondotta alla SS Sommese Calcio, per cui a carico di quest'ultima non può essere attribuita alcuna responsabilità, in via oggettiva, in ordine alla violazione ascritta al Sig. Egbedi. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Morgan Egbedi, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, al Sig. Rosario Campo quella dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) al Ravenna Calcio Srl quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) Proscioglie da ogni addebito disciplinare la SS Sommese Calcio.
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