F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 26 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI ALBERTO CELARIO (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.) E STEFANO FATTORI (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.), NONCHÉ DELLE SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. E U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 N.O.I.F., ART. 1, REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 2009/2010 E 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA N. 1894/1748PF0910SP/SS/BLP DEL 3.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 26 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI ALBERTO CELARIO (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.) E STEFANO FATTORI (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.), NONCHÉ DELLE SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. E U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 N.O.I.F., ART. 1, REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 2009/2010 E 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA N. 1894/1748PF0910SP/SS/BLP DEL 3.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 16.12.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha dichiarato il proscioglimento dei Sig.ri Alberto Celario e Stefano Fattori e delle rispettive società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., sostenendo che non vi sarebbe prova dell’attività di collaborazione prestata, nell’ambito delle sessioni del c.d. “calciomercato” 2010/2011 ed all’interno dell’area federale, dai predetti signori nella gestione sportiva delle rispettive società di appartenenza, ma resterebbe unicamente accertata “l’irregolarità dell’accredito ottenuto ai fini dell’accesso all’Area Federale, in relazione al quale, peraltro, non sussistono dubbi”. Il procedimento ha origine da alcuni accertamenti eseguiti nel corso dello svolgimento di due distinte sessioni di c.d. “calciomercato” tenutosi presso l’Atahotel Executive di Milano, in data 24- 25.6.2011, relativamente ai rinnovi ed alle risoluzioni consensuali o in busta chiusa degli accordi di partecipazione ex art. 102bis N.O.I.F., nonché dal 13 al 16 luglio 2011, nell’ambito della prima fase della “campagna trasferimenti calciatori” Stagione Sportiva 2010/2011. In particolare, all’esito dei predetti accertamenti, il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale hanno accertato il mancato rispetto delle procedure di accesso all’Area Federale da parte dei Sig.ri Celario e Fattori, in quanto quest’ultimi hanno ottenuto i pass di accesso pur non essendo iscritti nei fogli di censimento delle società per le quali erano stati accreditati. Per tali motivi, il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale deferivano (i) i Sig.ri Celario e Fattori per le violazioni dell’art.1 C.G.S. in relazione agli artt. 22 e 37 N.O.I.F. e dell’art. 1 del “Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato 2009/2010”, nonché le società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati e/o soggetti che hanno svolto attività rilevante ex art. 1, comma 5, C.G.S.. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale comparivano i rappresentanti della Procura Federale, che insistevano per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti e le società sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di € 1.000,00 ciascuno a carico dei Sig.ri Fattori e Celario e dell’ammenda di € 2.000,00 per ciascuna delle società; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava come la Procura Federale avesse fondato l’incolpazione dei deferiti “non già sull’irregolarità dell’accredito ottenuto ai fini dell’accesso all’Area Federale, in relazione alla quale, peraltro, non sussistono dubbi, ma, piuttosto, sull’attività di collaborazione nella gestione sportiva societaria che essi avrebbero asseritamente prestato nell’interesse delle due distinte società sportive di riferimento nelle menzionata area federale”. La Commissione aggiungeva, altresì, che, in ordine all’asserito svolgimento di attività di collaborazione nella gestione sportiva da parte dei Sig.ri Celario e Fattori, la Procura Federale non ha fornito alcuna prova né, dalla relazione della procura stessa, possono essere individuate indicazioni in tal senso ed in ordine agli eventuali profili di rilevanza di detta attività per l’Ordinamento domestico di settore. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare Nazionale concludeva per il proscioglimento dei deferiti, ritenendo che il dato afferente alla loro mera presenza, sia pur irregolare, all’interno dell’area federale, risulta essere del tutto neutro ai fini della individuazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente ascritte. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale, il quale lamenta la totale erroneità della decisione impugnata in quanto l’aver collaborato, nell’ambito delle suddette sessioni di calciomercato ed all’interno dell’area federale, nella gestione sportiva di una società in assenza dei necessari requisiti è violazione maggiore e più grave rispetto all’aver avuto accesso in maniera irregolare all’area federale del calciomercato, violazione questa prodromica al realizzarsi della prima, con la conseguenza che la stessa costituisce un “minus” contenuto nella violazione maggiore. Pertanto, a detta del Procuratore, la Commissione Disciplinare avrebbe potuto, una volta accertata la sussistenza della violazione minore, “derubricare” l’incolpazione e condannare i deferiti per la violazione meno grave. Il Procuratore precisa, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’incolpazione prevedeva anche l’irregolarità dell’accredito dei deferiti, evidenziando come gli stessi non fossero iscritti nei fogli di censimento delle rispettive società, integrando la violazione degli artt. 22 e 37 N.O.I.F. e dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in quanto i deferiti stessi hanno falsamente dichiarato di essere regolarmente iscritti. Infine, il Procuratore Federale evidenzia come la Commissione Disciplinare abbia errato anche nel considerare “non provata” l’attività di collaborazione nella gestione sportiva delle società svolta dai soggetti deferiti: ed, invero, il fatto che un soggetto accreditato per il calciomercato, una volta entrato, anche se irregolarmente, nell’area federale debba essere ritenuto un soggetto che collabora allo svolgimento dell’attività di collaborazione nella gestione sportiva della società che lo ha accreditato, deve essere ritenuta quale presunzione assoluta. Tale presunzione assoluta, tra l’altro, a detta della Procura, deve ancora più valere ove si consideri che la Procura stessa non solo non ha i mezzi ma non ha nemmeno l’autorità per accertare quale attività svolgano i singoli soggetti che accedono all’area federale. Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale voglia annullare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, voglia irrogare le sanzioni, come richiesto in prima grado, dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di € 1.000,00 ciascuno a carico dei Sig.ri Fattori e Celario e dell’ammenda di € 2.000,00 per ciascuna delle società. La società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha presentato le proprie controdeduzioni, sostenendo che il Sig. Fattori, all’epoca dei fatti, era titolare di un contratto a prestazione sportiva – e, quindi, di un rapporto di tesseramento – decorrente dal 5.7.2011, con la conseguenza che il Sig. Fattori medesimo deve essere considerato regolarmente accreditato per l’accesso all’area federale del calcio mercato. La predetta società fonda la propria difesa sul fatto che il censimento 2010/2011 è stato presentato in occasione del deposito della documentazione relativa all’iscrizione al campionato avvenuta in data 30.6.2010, data in cui il deferito non era ancora stato tesserato dal club di appartenenza. Infine, la società in questione, aderendo a quanto disposto dalla Commissione Disciplinare, rileva la mancata prova, da parte della Procura, dello svolgimento dell’attività di collaborazione nella gestione sportiva della società che lo ha accreditato. Nessuna memoria è stata, invece, depositata dal Sig. Celario e dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A.. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 16.12.2011, sono presenti l’Avv. Mario Adinolfi, quale rappresentante della ricorrente Procura federale, il quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello, nonché l’Avv. Grassani, per il Sig. Fattori e per la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. e l’Avv. De Carolis, per il Sig. Celario e per la F.C. Internazionale Milano S.p.A., i quali hanno chiesto respingersi il ricorso. Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, accerta la sussistenza della violazione da parte dei Sig.ri Fattori e Celario della normativa relativa all’accesso nell’area riservata al calciomercato, precisando che le norme violate dai predetti soggetti non sono gli artt. 22 e 37 N.O.I.F., ma l’art. 1 del “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2010/2011”. Il predetto regolamento, invero, stabilisce che “potranno accedere gli operatori inseriti nel modulo allegato, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purchè siano regolarmente iscritti nel modulo di censimento delle società”, prevedendo, in tal modo, quale condizione necessaria per l’accesso all’area federale, l’iscrizione nel modulo di censimento dei soggetti che intendono prendere parte al calciomercato. Ciò sta a significare che essere soltanto “tesserati”, come rivendicato dal Sig. Fattori, non è una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all’area federale del calciomercato. Quanto, invece, alla presunta attività svolta dai deferiti, la Corte ritiene che non sia possibile, allo stato attuale, fornire una prova concreta dell’effettivo svolgimento, da parte dei deferiti, dell’attività di collaborazione nella gestione sportiva delle società all’interno dell’area federale, con la conseguenza che nessuna sanzione potrà essere inflitta per tale condotta. Residuando, in definitiva, la sola violazione formale sopradescritta, in parziale accoglimento del gravame dell’Organo requirente vanno inflitte le sanzioni come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge ai tesserati la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e analoga sanzione pecuniaria di € 1.000,00 alla società di appartenenza, per responsabilità oggettiva.
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