F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 23Febbraio 2012 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO FERRARI, LORENZO DEL PRETE, SIMONE PESCE, ALFREDO CARIELLO, ARMANDO PANTANELLI, FRANCESCO MILLESI, MAURO BEZZETTO, FABIO DELLA LONGA, ALESSANDRO NUNZI, DOMENICO CAPITANI, PASQUALE DE MAIO, FABRIZIO VITTORI, ALESSANDRO MANFRECOLA, GIOVANNI MAGGI, CARMELO PRESTIPINO, le Società ASD BOVOLONE, POLISPORTIVA MONTEROTONDO LUPA Srl (già Polisportiva Monterotondo Calcio Srl), FC APRILIA (già FC Latina e ASD Macir Cisterna), ASD NUOVA CIRCE (già AS Nuova Circe), ASD ATLETIC CITTÁ DEI RAGAZZI, ASD RAGAZZINI GENERALI, FROSINONE CALCIO Srl, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, PAGANESE CALCIO 1926 Srl e CALCIO CATANIA Spa • (nota n. 4176/1438 pf 09-10/SP/blp del 28.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 23Febbraio 2012 (272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO FERRARI, LORENZO DEL PRETE, SIMONE PESCE, ALFREDO CARIELLO, ARMANDO PANTANELLI, FRANCESCO MILLESI, MAURO BEZZETTO, FABIO DELLA LONGA, ALESSANDRO NUNZI, DOMENICO CAPITANI, PASQUALE DE MAIO, FABRIZIO VITTORI, ALESSANDRO MANFRECOLA, GIOVANNI MAGGI, CARMELO PRESTIPINO, le Società ASD BOVOLONE, POLISPORTIVA MONTEROTONDO LUPA Srl (già Polisportiva Monterotondo Calcio Srl), FC APRILIA (già FC Latina e ASD Macir Cisterna), ASD NUOVA CIRCE (già AS Nuova Circe), ASD ATLETIC CITTÁ DEI RAGAZZI, ASD RAGAZZINI GENERALI, FROSINONE CALCIO Srl, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, PAGANESE CALCIO 1926 Srl e CALCIO CATANIA Spa • (nota n. 4176/1438 pf 09-10/SP/blp del 28.12.2011). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: 1. - il Sig. Fabrizio Ferrari: - per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del CGS, per avere, ancorché soggetto non tesserato, concorso personalmente all'acquisizione dell'autocertificazione del calciatore Simone Pesce senza rispettare le modalità procedurali di cui alle circolari della Lega Nazionale Dilettanti nn. 9/2006 e 7/2007, le quali impongono che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio "siano sottoscritte dal calciatore interessato davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale)" facendo, così, ottenere alla Società ASD Nuova Circe l’irregolare certificazione del diritto al premio alla carriera (art. 99 bis delle NOIF) per € 54.000,00 (€ cinquantaquattromila/00) e per non essersi presentato, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale per l'audizione fissata per il 21 luglio 2011; 2.- I calciatori: - Lorenzo Del Prete, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Frosinone; - Simone Pesce, all'epoca dei fatti tesserato con la Società Ascoli Calcio 1898 Spa; - Alfredo Cariello, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl; - Armando Pantanelli, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Paganese Calcio 1926 Srl; - Francesco Millesi, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Calcio Catania Spa; per rispondere tutti della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per avere rilasciato dichiarazioni in contrasto con le modalità previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007, e cioè per non aver sottoscritto innanzi a Pubblici Ufficiali le dichiarazioni poi allegate dalle Società alla certificazione al premio alla carriera (art. 99-bis delle NOIF), ovvero del premio di addestramento e formazione; 3. - il Sig. Mauro Bezzetto, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Bovolone, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007, per aver acquisito e comunque fatto uso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al calciatore Matteo Gianello, mai rilasciata dall'interessato, e, pertanto, recante firma non autentica, allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle NOIF, certificazione rilasciata dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC per € 18.000,00 (€ diciottomila/00); 3.1.- La ASD Bovolone per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente; 4. - il Sig. Fabio Della Longa, Presidente all'epoca dei fatti della Pol. Monterotondo Calcio Srl ora Polisportiva Monterotondo Lupa Srl, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007, per aver acquisito e comunque fatto uso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore Lorenzo Del Prete, allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle NOIF, certificazione rilasciata dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC per € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00); 4.1. - il Sig. Alessandro Nunzi per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1, del CGS, in quanto, seppur soggetto non tesserato, ha personalmente acquisito l'autocertificazione del calciatore Lorenzo Del Prete così concorrendo nella violazione ascritta al predetto calciatore, senza rispettare le modalità procedurali di cui alle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti nn. 9/2006 e 7/2007 che impongono che le autocertificazioni “siano sottoscritte dal calciatore interessato davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale)" facendo, così, ottenere alla Società Polisportiva Monterotondo Calcio Srl l’irregolare certificazione del diritto al premio alla carriera (art. 99-bis delle NOIF) per €. 7.500,00; 4.2. - la Pol. Monterotondo Lupa Srl già Pol. Monterotondo Calcio Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i fatti rispettivamente ascritti al suo Presidente ed al suo consulente Nunzi; 5.- il Sig. Domenico Capitani, Presidente all'epoca dei fatti della FC Latina (già Macir Cisterna) ora FC Aprilia Srl, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007, per aver acquisito e comunque fatto uso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal calciatore Simone Pesce, allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle NOIF, certificazione rilasciata dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC per € 18.000,00 (€ diciottomila/00); 5.1. - il Sig. Pasquale De Maio per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1, CGS, quale dirigente della Società FC Latina o in quanto, ancorché soggetto non tesserato, ma pur sempre assoggettabile alla normativa federale ex art. 1, comma 5 del CGS, per aver personalmente acquisito l'autocertificazione del calciatore Simone Pesce, così concorrendo nella violazione ascritta al detto calciatore e cioè senza rispettare le modalità procedurali di cui alle circolari della Lega Nazionale Dilettanti nn. 9/2006 e 712007 che impongono che le autocertificazioni "siano sottoscritte dal calciatore interessata davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale)" facendo, così, ottenere alla Società FC Latina la irregolare certificazione del diritto al premio alla carriera (art. 99-bis delle NOIF) per €. 18.000,00 (€ diciottomila/00); 5.2. - la F.C. Aprilia (già F.C. Latina e A.S.D. Macir Cisterna), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i fatti rispettivamente ascritti al suo Presidente e al suo consulente Pasquale De Maio; 6.- il Sig. Fabrizio Vittori, Presidente all'epoca dei fatti della A.S. Nuova Circe ora A.S.D. Nuova Circe, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle modalità procedurali per la richiesta della certificazione del premio alla carriera previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007 per aver acquisito e comunque fatto uso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore Simone Pesce, allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle NOIF; certificazione rilasciata dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC per € 54.000,00 (€ cinquantaquattromila/00); 6.1. - la ASD Nuova Circe già AS Nuova Circe, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente; 7. - il Sig. Alessandro Monfrecola, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Real Partenope, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 712007, per aver acquisito e comunque fatto uso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore Alfredo Cariello, dichiarazione allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle N.O.I.F; certificazione rilasciata dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC per € 54.000,00 - (rectius 18.000 €); 8. - il Sig. Giovanni Maggi, Presidente pro tempore della ASD Atletic Città dei Ragazzi, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 CGS, per aver acquisito e comunque fatto uso in violazione delle modalità procedurali previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore Armando Pantanelli allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle NOIF, certificazione rilasciata dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC per € 54.000,00 (€ cinquantaquattromila/00), premio transattivamente definito con il Catania Calcio Spa per €. 25.000,00 (€ venticinquemila/00); 8.1. - la ASD Atletic Città dei Ragazzi, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente; 9. - ll Sig. Carmelo Prestipino, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Ragazzini Generali, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per aver acquisito e comunque fatto uso in violazione delle modalità procedurali previste dalle circolari L.N.D. nn. 9/2006 e 7/2007 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore Francesco Millesi allegata alla richiesta della certificazione del premio ai sensi dell'art. 99-bis delle NOIF; certificazione negata dall'Ufficio competente; 9.1. - la ASD Ragazzini Generali, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente; 10. - la Società Frosinone Calcio Srl, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto ascritto ai calciatori Lorenzo del Prete e Alfredo Cariello; 11. - la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto ascritto al calciatore Simone Pesce; 12. - la Società Paganese Calcio 1926 Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto ascritto al calciatore Armando Pantanelli; 13. - la Società Calcio Catania Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto ascritto al calciatore Francesco Millesi. Nel corso delle indagini la Procura avrebbe accertato - con riferimento alle certificazioni del premio ex artt. 99 e 99-bis delle NOIF - che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte da alcuni calciatori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, presentavano gravi irregolarità, poiché gli stessi dichiaranti avrebbero affermato, in sede di audizione innanzi ai delegati della Procura federale, di non essere mai comparsi innanzi all'ufficiale asseverante, ovvero di non aver mai sottoscritto l’autodichiarazione presentata all’Ufficio del Lavoro e Premi della FIGC e ciò in patente violazione delle procedure stabilite dalle circolari L.N.D. n. 9 del 2 ottobre 2006 e n.7 del 4 settembre 2007. All’inizio della riunione odierna i Signori Alfredo Cariello, Lorenzo Del Prete, Francesco Millesi, Simone Pesce, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Signori Alfredo Cariello, Lorenzo Del Prete, Francesco Millesi, Simone Pesce, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Alfredo Cariello, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; pena base per il Sig. Francesco Millesi, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; pena base per il Sig. Lorenzo Del Prete, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; pena base per il Sig. Simone Pesce, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Hanno presentato memorie i Sigg.ri Monfrecola, De Maio, Pesce, Del Prete, Maggi, Della Longa, Millesi, Pantanelli, Cariello, Nunzi e le Società Città dei Ragazzi, Monterotondo, Catania, Ascoli e Paganese, chiedendo il proscioglimento. In via pregiudiziale va evidenziato che la notifica del deferimento a carico del Sig. Prestipino e della Società Ragazzini Generali non è andata a buon fine, con la conseguenza che le posizioni dei predetti vanno stralciate dal presente giudizio e rimessi gli atti alla Procura federale per gli adempimenti conseguenti. All’udienza del 23/2/2012 il Procuratore federale ha richiesto le seguenti sanzioni: • Fabrizio Ferrari: anni 2 (due) di inibizione; • Armando Pantanelli: 1 (una) giornata di squalifica con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); • Mauro Bezzetto: anni 3 (tre) di inibizione; • ASD Bovolone: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • Fabio Della Longa: inibizione di anni 1 (uno); • Alessandro Nunzi: inibizione di anni 1 (uno); • Polisportiva Monterotondo Lupa Srl: ammenda € 4.000,00 (€ quattromila/00); • Domenico Capitani: inibizione di anni 1 (uno); • Pasquale De Maio: inibizione di anni 1 (uno); • FC Aprilia Srl: ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); • Fabrizio Vittori: inibizione di anni 1 (uno); • ASD Nuova Circe: ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); • Alessandro Monfrecola: inibizione di anni 1 (uno); • Giovanni Maggi: inibizione di anni 1 (uno); • ASD Atletic Città dei Ragazzi: ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); • Frosinone Srl: ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); • Ascoli Calcio 1898: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); • Paganese Calcio 1926 Srl: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); • Calcio Catania Spa: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); I deferiti hanno insistito nelle richieste formulate nelle difese. Il legale del Sig. Fabrizio Ferrari ha eccepito la nullità del deferimento per errata applicabilità dell’art. 1, comma 5 CGS, nonché per carenza di giurisdizione della FIGC. Non è accoglibile l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito dei procedimenti penali pendenti, atteso che oggetto del procedimento penale è l’eventuale commissione del reato, mentre quello del presente giudizio concerne solamente l’accertamento dei presunti illeciti disciplinari realizzati dei deferiti e, quindi, opera in ambito ben diverso. Parimenti vanno rigettate le istanze di prova testimoniale, in quanto alla luce della copiosa documentazione la vertenza risulta sufficientemente istruita. Nel merito la scrivente Commissione ritiene che nella specie non sussista la responsabilità disciplinare dei deferiti, atteso che il deferimento regge sul presupposto che le autocertificazioni rilasciate dai calciatori non siano state effettivamente sottoscritte innanzi a pubblico ufficiale ovvero, nel caso di quella attribuita al calciatore Gianello, che non sia stata da quest’ultimo sottoscritta. Peraltro, tali documenti, proprio in quanto le firme apposte sono state autenticate da pubblico ufficiale, fanno fede fino a prova di falso, che nel caso di specie non è intervenuta, con l’inevitabile conseguenza che i deferiti vanno tutti prosciolti dalle accuse loro ascritte. Né la semplice dichiarazione del calciatore Gianello, che ha affermato di non aver firmato la sua autocertificazione, di per sé e senza ulteriori elementi probatori, può essere ritenuta idonea a comprovare il falso. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica per 1 (una) giornata ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, a carico dei Signori Alfredo Cariello, Lorenzo Del Prete, Francesco Millesi; ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico del Sig. Simone Pesce; Proscioglie tutti gli altri deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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