F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 22 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 26 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL SIG. LOTITO CLAUDIO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 30.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO; – AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ S.S. LAZIO S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 5, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE – NOTA N. 2336/1373 PF 10-11/SP/SS/BLP DEL 19.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 25.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 22 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 26 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL SIG. LOTITO CLAUDIO E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 30.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO; - AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ S.S. LAZIO S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 5, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE - NOTA N. 2336/1373 PF 10-11/SP/SS/BLP DEL 19.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 25.11.2011) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 22.12.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal signor Claudio Lotito e dalla società S.S. Lazio S.p.A. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 42/CDN del 25.11.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto: - al signor Lotito, la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per aver, in violazione dell’art. 5, comma 1, C.G.S., espresso, attraverso organi di comunicazione, a seguito della conduzione arbitrale della gara Lazio/Juventus del 2.5.2011, giudizi lesivi della reputazione dell’Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso; - alla società S.S. Lazio S.p.A., l’ammenda di € 30.000,00 a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di gestione e legale rappresentante. Il procedimento ha origine dalla nota del 19.10.2011, con cui il Procuratore Federale ha deferito il signor Claudio Lotito e la società S.S. Lazio S.p.A. per sentire rispondere (i) il primo, come già rilevato, della violazione dell’art. 5, comma 1, C.G.S., per aver espresso, attraverso dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista televisiva, poi riportata su diversi quotidiani, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa di circostanze idonee ad influenzarne il regolare svolgimento, a suo dire integranti fattispecie penali tali da provocare l’emissione di misure cautelari e ledendo, altresì, la credibilità della Giustizia Sportiva e della sua capacità di operare; (ii) la seconda della violazione degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S., per responsabilità diretta. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 a carico di ciascuno dei deferiti; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie, contestando il fatto che il signor Lotito non aveva fatto riferimento, nelle proprie dichiarazioni contestate, ad episodi relativi alla gara appena conclusa ma aveva, invece, operato una disamina generale sull’andamento dei campionati di calcio, a suo dire, già oggetto di un monitoraggio totale. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava la fondatezza del deferimento, precisando come “le dichiarazioni rilasciate nel corso della intervista rappresentano una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare il regolare svolgimento dei campionati”. La Commissione, a tal proposito, aggiungeva, altresì, che tali dichiarazioni “contengono, in definitiva, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’Istituzione Arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, anche con riferimento alla credibilità della Giustizia Sportiva e alla sua capacità di operare”. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso il signor Lotito e la società S.S. Lazio S.p.A., i quali ribadiscono che le dichiarazioni in questione, espresse dal Sig. Lotito, non si riferivano specificatamente all’incontro Lazio/Juventus ed agli episodi della partita, ma a fatti di maggiore portata e gravità, che avrebbero potuto alterare lo svolgimento regolare degli incontri di calcio. In particolare, i soggetti ricorrenti lamentano che, nel corso della suddetta intervista, il signor Lotito (i) ha evidenziato la necessità di monitorare l’andamento dei campionati al fine di accertare se tali episodi fossero fisiologici o patologici; (ii) ha precisato la necessità che tale monitoraggio avvenisse ad opera di istituzioni perché “credo nella giustizia”, (iii) ha fatto riferimento ad indagini della magistratura penale, che erano effettivamente in corso, ed all’emissione di provvedimenti gravi, che sono effettivamente stati emessi. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 22.12.2011, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per i ricorrenti, l’Avv. Gentile, che si riporta alle conclusioni presentate nella propria memoria. Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte Federale di Giustizia, esaminati gli atti, ritiene anzitutto sussistente, in effetti, la violazione, da parte del signor Lotito dell’art. 5, comma 1 C.G.S., con gli effetti anche per la società S.S. Lazio S.p.A. ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, C.G.S., ma, al tempo stesso, rileva come, nonostante le dichiarazioni oggetto di contestazione, rese dal Sig. Lotito medesimo, abbiano una portata gravemente allusiva e, conseguentemente, siano idonee a ledere l’immagine delle Istituzioni Federali nel loro complesso, le stesse non possano essere qualificate come direttamente offensive delle predette Istituzioni. Una valutazione di congruità porta, dunque, il Collegio a rideterminare le sanzioni inflitte nei termini di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Claudio Lotito e dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma), riduce le sanzioni inflitte a € 15.000,00 rispettivamente per il Sig. Lotito e per la Società S.S. Lazio S.p.A.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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