CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2012 promosso da: Sig. Giampiero Lucantoni / Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2012 promosso da: Sig. Giampiero Lucantoni / Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv.Enrico De Giovanni – Presidente
Avv.Guido Cecinelli - Arbitro
Avv. Aurelio Vessichelli – Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n. 2491 del 26/10/2011
– 547 promosso da:
Lucantoni Giampiero rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Afeltra presso lo studio del
quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Don Minzoni n.9, giusta procura in atti
- istante –
Contro
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ( F.I.H.P.) , con sede in Roma Viale Tiziano n.
74, in persona del Presidente On. Dott. Sabatino Aracu, rappresentata e difesa dall’ Avv.
Alessandro Avagliano, ed presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via
Antonio Nibby n.7
- convenuta -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Viene impugnato il provvedimento della Commissione di appello federale della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ( Com.Uff. n. 5 del 21/4/2009) di ritiro della
tessera al ricorrente e condanna al risarcimento dei danni subiti dall’Ufficiale di gara a
seguito dell’aggressione da questi subita a parte del sig. Lucantoni.
Tale decisione veniva emessa a seguito dell’impugnazione da parte del Lucantoni del
precedente provvedimento emesso dal Giudice Unico della medesima Federazione in data
3/2/2009, di cui al comunicato ufficiale n. 36 dell’anno 2008/2009, che aveva disposto il
ritiro della tessera del Lucantoni e condannato il medesimo al risarcimento del danno in
favore dell’Ufficiale di gara per l’importo di euro 220,00 .
I Giudici Federali, con la segnalata decisione respingevano l'impugnativa e confermavano
la decisione di Prime Cure confermando la responsabilità del Lucantoni per aver aggredito, in
data 31/1/2009, dopo l’incontro di hockey A.S. Latina in Line / A.S.D. Skating Mestre,
l’Ufficiale di gara Marco Petillo, provocandogli una ferita lacero-contusa al labbro , poi
suturata con un punto, e facendogli perdere gli occhiali , che si erano frantumati.
Con atto depositato in data 26/10/2011, prot. N. 2491, Lucantoni Giampiero proponeva
istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport; la Federazione intimata depositava comparsa di costituzione e risposta in
data 17/11/2011, prot. 2632; l'Avv. Guido Cecinelli veniva nominato quale Arbitro della
parte istante e l’avv. Aurelio Vessichelli veniva nominato Arbitro dalla Federazione; l’Avv.
Enrico De Giovanni veniva nominato quale terzo Arbitro con funzioni di Presidente.
Il sig. Lucantoni contesta la decisione della Commissione di appello federale della
Federazione Nazionale Italiana di Hockey e Pattinaggio in data 6 marzo 2009, con
motivazione resa nel comunicato ufficiale 21 aprile 2009 ricevuto in data 2 maggio 2009: a
sostegno del gravame afferma che il TNAS deve valutare nuovamente le circostanze di
fatto emerse nel giudizio precedente e che la decisione impugnata ha erroneamente
valutato la dinamica dei fatti e utilizzato le prove orali.
Inoltre contesta la natura e l’entità della sanzione e la ritenuta recidiva.
Rassegna quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l’adito Tribunale dichiarare illegittima e per l’effetto annullare la sanzione irrogata
dalla Federazione Italiana Hockey e pattinaggio a carico del tesserato Giampiero
Lucantoni per i motivi tutti di cui in narrativa”.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio chiedeva
la declaratoria di inammissibilità dell’istanza e, in subordine, il rigetto nel merito.
In particolare in merito all’inammissibilità la Federazione eccepisce la tardività dell’istanza
in quanto proposta ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art.10 del Codice
T.N.A.S., decorrenti dalla data in cui alla parte istante viene data comunicazione dalla
decisione ( da collocare al 2 maggio 2009) .
La Federazione rammenta che il Lucantoni aveva presentato avverso i medesimi
provvedimenti una precedente istanza di conciliazione al Tribunale nazionale di arbitrato
per lo sport in data 29 maggio 2009 e che tale istanza era stata dichiarata improcedibile
in data 28 gennaio 2010 dal Presidente del TNAS, con provvedimento prot. 0219 (versato
in atti dall’intimata) , dopo aver rilevato che non erano state seguite le corrette procedure
all'epoca previste, non avendo avuto seguito un espresso invito in tal senso avanzato dal
Segretario del Tribunale all’istante con nota prot. n. 1077 del 5 giugno 2009.
Analoga segnalazione sui predetti precedenti veniva fornita dalla segreteria del T.NA.S.
agli arbitri con nota del 21 novembre 2011 , prot. 2656, diretta agi arbitri e per
conoscenza alle parti del procedimento arbitrale.
La Federazione contesta inoltre, con varie argomentazioni, la fondatezza nel merito delle
argomentazioni dell’istante, chiedendo così dichiararsi , in subordine, il rigetto della
domanda.
All’udienza di comparizione delle parti del 13 dicembre 2011 le parti aderivano alla
procedura arbitrale; veniva quindi espletato il rituale tentativo di conciliazione, con esito
negativo.
Le parti concordemente chiedevano di articolare la discussione ; il Collegio accoglieva la
richiesta e le parti discutevano, svolgevano repliche e concludevano come da verbale,
dando atto del pieno rispetto del contraddittorio.
Il Collegio si riservava di decidere.
Tanto premesso il Collegio, riunitosi in camera di consiglio in data 14 febbraio 2012 alle
ore 15 presso la sede del TNAS ha deliberato il presente lodo.
MOTIVI
In via preliminare, deve essere esaminata, per il suo indubbio carattere di pregiudizialità,
l'eccezione della parte intimata circa la presunta inammissibilità dell'istanza di arbitrato in
oggetto, in quanto proposta ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art.10 del
Codice T.N.A.S., termine che, a detta della Federazione, sarebbe da computarsi a partire
già dalla emanazione e/o comunicazione.
Il Collegio ritiene fondata l'eccezione formulata al riguardo dalla Federazione : l'istanza del
Lucantoni è inammissibile poiché tardiva per violazione dell'art. 10 del codice del TNAS.
Come si è già rilevato nella parte in fatto, il sig. Lucantoni impugna la decisione della
Commissione di appello federale della Federazione Nazionale Italiana di Hockey e
Pattinaggio in data 6 marzo 2009, con motivazione resa nel comunicato ufficiale 21 aprile
2009 ricevuto in data 2 maggio 2009.
Come rileva (testualmente) lo stesso istante " avverso tale decisione ha proposto istanza
di conciliazione il tesserato Lucantoni ... non esaminata in quanto era entrato in vigore il
Tribunale nazionale per lo sport. Il tesserato Lucantoni ha quindi interesse a proporre le
proprie doglianze all'organo competente esplicitando per i seguenti motivi".
Siffatta lacunosa (e in parte imprecisa ) ricostruzione della vicenda è stata completata e
corretta dalla puntuale e documentata ricostruzione della Federazione che così ha
ricapitolato le precedenti vicende."Lucantoni aveva presentato al Tribunale nazionale di
arbitrato per lo sport in data 29 maggio 2009 una istanza di conciliazione avente ad
oggetto i medesimi provvedimenti... tale istanza in data 28 gennaio 2010 fu dichiarata
improcedibile dal Presidente del TNAS dopo aver rilevato che non erano state seguite le
corrette procedure all'epoca previste ...malgrado un espresso invito in tal senso avanzato
dal Segretario del tribunale con nota del 5 giugno 2009".
Siffatta ricostruzione è confermata dalla documentazione in atti: dunque è quanto meno
poco preciso affermare che l’ istanza di conciliazione del tesserato Lucantoni non fu
“esaminata in quanto era entrato in vigore il Tribunale nazionale per lo sport” ; in realtà il
codice era già in vigore al momento del fatto sanzionato e l'improcedibilità è stata ritenuta
per il mancato rispetto del codice stesso ( e non " in quanto era entrato in vigore") ; basti
considerare riguardo al mancato rispetto delle norme di rito la semplice intestazione
dell’atto introduttivo come “ istanza di conciliazione” anziché istanza di arbitrato, a cui
seguiva un contenuto non congruo rispetto alle nuove disposizioni vigenti.
Va infatti ricordato che il Codice TNAS è entrato in vigore il 22 gennaio 2009 e dunque
addirittura prima del verificarsi dei fatti oggetto del presente procedimento e che hanno
determinato la sanzione, avvenuti il 31 gennaio 2009, e quindi, ovviamente, il Codice era a
maggior ragione vigente all'epoca della proposizione della prima istanza.
Tanto osservato risulta pertanto pienamente applicabile il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data in cui alla parte istante viene data comunicazione dalla decisione (la
cui conoscenza da parte del Lucantoni è pacificamente da collocare al 2 maggio 2009) per
la trasmissione alla controparte dell'istanza arbitrale, termini ampiamente decorsi.
Non si comprende, pertanto , come potrebbe considerarsi tempestiva la presentazione
dell' odierna istanza, notificata alla Federazione il 25 ottobre 2011.
Né può considerarsi l'odierna istanza quale una sorta di riassunzione, peraltro extra
ordinem, dell'originaria istanza; e ciò sia perché di siffatta impostazione non vi è traccia
nell'istanza stessa, che si limita a citare la precedente quale fatto storico e idoneo
semplicemente a giustificare la sussistenza di un interesse attuale alla decisione non
essendo quest’ultima intervenuta all'epoca in conseguenza della dichiarata improcedibilità;
sia per una serie di ragioni di ordine procedurale, ciascuna delle quali ex se idonea a
determinare l’inammissibilità, e cioè: perché non prevista in tale forma dal codice TNAS;
perché formulata a fronte di un presupposto (declaratoria di improcedibilità per
inosservanza delle norme procedurali) palesemente estraneo rispetto a quelli che
nell'ordinamento processuale statale consentono la riassunzione; perché comunque
tardiva alla luce e delle norme processual-civilistiche eventualmente invocabili per (
presunta) analogia (cfr. a titolo di esempio l’art. 307 c.p.c.); infine perché costituirebbe di
fatto uno strumento per aggirare una decisione ( quella sull’improcedibilità della
precedente istanza) già resa, non impugnata e definitiva.
La descritta inammissibilità assorbe ogni altra questione, di rito e di merito; tuttavia, per
mero scrupolo di completezza il Collegio ritiene comunque opportuno segnalare che
anche sul piano del merito l’istanza non avrebbe meritato accoglimento ; la decisione
impugnata appare infatti scevra dai vizi denunziati , correttamente motivata in relazione
alle risultanze istruttorie e alla recidiva e ragionevole circa la natura e l’entità della pur
severa sanzione.
L'evidenza dell'inammissibilità stessa esclude la sussistenza di validi motivi per la
compensazione delle spese legali e di quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale,
che pertanto seguono la soccombenza.
Per quanto attiene alle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, in
considerazione della soccombenza si pone a carico dell’ istante sig. Giampiero Lucantoni
l’integrale pagamento delle medesime, quantificate in euro 3.000,00 (tremila), oltre
accessori e spese.
Circa le spese legali si ritiene di quantificarle in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale , definitivamente pronunciando :
a. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato;
b. condanna l’ istante sig. Giampiero Lucantoni all’integrale pagamento delle spese per
il funzionamento del Collegio Arbitrale, quantificate in euro 3.000,00 (oltre
accessori e spese);
c. condanna l’ istante sig. Giampiero Lucantoni all’integrale pagamento delle spese
legali in favore della Federazione intimata, quantificate in euro 1.000,00 ( mille) oltre
IVA, CPA e spese generali in ragione del 12,5 %;
d. dichiara incamerati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso all’unanimità in Roma in data 15 febbraio 2012 e sottoscritto in numero di tre
originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Enrico De Giovanni – Presidente
F.to Guido Cecinelli – Arbitro
F.to Aurelio Vessichelli – Arbitro