DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 494 del 17/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/1/2012: CUS CHIETI– BRILLANTE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 494 del 17/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/1/2012: CUS CHIETI– BRILLANTE Reclamo preposto dalla società Cus Chieti avverso l'esito della gara Cus Chieti – Brillante Il Giudice Sportivo, rilervato preliminarmente che il gravame in oggetto attiene a decisioni di natura disciplinare adottate in campo dall’arbitro e devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica del direttore di gara ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco.Tenuto conto pertanto che ogni cognizione al riguardo è preclusa ai sensi delle disposizioni di cui all’art.29, 3°comma del C.G.S., dichiara il ricorso inammissibile. P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.415 del 01.02.2012, decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro CUS CHIETI– BRILLANTE 3-4; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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