DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 494 del 17/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/1/2012: CUS CHIETI– BRILLANTE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 494 del 17/02/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 28/1/2012: CUS CHIETI– BRILLANTE
Reclamo preposto dalla società Cus Chieti avverso l'esito della gara
Cus Chieti – Brillante
Il Giudice Sportivo,
rilervato preliminarmente che il gravame in oggetto attiene a decisioni
di natura disciplinare adottate in campo dall’arbitro e devolute alla
esclusiva discrezionalità tecnica del direttore di gara ai sensi della
regola 5 del Regolamento di gioco.Tenuto conto pertanto che ogni
cognizione al riguardo è preclusa ai sensi delle disposizioni di cui
all’art.29, 3°comma del C.G.S., dichiara il ricorso inammissibile.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di
cui al C.U. n.415 del 01.02.2012,
decide:
a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell’incontro CUS CHIETI– BRILLANTE 3-4;
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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