LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 20 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI Gara Soc. CATANIA – Soc. GUBBIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 20 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI Gara Soc. CATANIA – Soc. GUBBIO Il Sostituto Giudice Sportivo, letto il rapporto dell’Arbitro, nel quale si attesta che la gara Catania-Gubbio non si è disputata a causa della mancata presentazione della Soc. Gubbio; letta la nota della Soc. Gubbio e dei suoi allegati con la quale la Società comunica di non essersi presentata per causa di forza maggiore, dovuta ad un guasto meccanico del pullman che da Gubbio doveva trasportare la squadra all’aereoporto di Fiumicino, trasporto che avrebbe dovuto avvenire alle ore 3.30, a fronte di una partenza fissata per le ore 8.20; ritiene ingiustificato il comportamento della Soc. Gubbio poiché la motivazione addotta non configura un’ipotesi di forza maggiore laddove è evidente che in un’ipotesi di trasferimento da Gubbio a Fiumicino la Società avrebbe dovuto prevedere un possibile disguido predisponendo una soluzione alternativa, quale ad esempio un pullman sostitutivo; a ciò si aggiunga che nella stessa giornata di sabato 18 febbraio era previsto un altro volo alle ore 10.15 che, se utilizzato dalla squadra, avrebbe garantito una puntuale partecipazione alla gara. Ne consegue la sanzionabilità ex art. 17 comma 1 CGS nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Gubbio la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
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