LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 19 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. BOLOGNA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 19 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. BOLOGNA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo email alle ore 12.08 del 18 febbraio 2012) circa la condotta tenuta al 40° del secondo tempo dal calciatore Luc Castaignos (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Andrea Raggi (Soc. Bologna); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Castaignos, nella zona centrale del campo, a giuoco fermo per una rimessa laterale del pallone, indirizzava, con un repentino movimento del capo, da una distanza di due-tre metri, uno sputo verso il calciatore Raggi, chinatosi in avanti per sistemarsi i calzettoni. Il Direttore di gara non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.19 del 18 febbraio 2012), “non aveva visto” l’episodio in esame. Ritiene questo Giudice che non possa sussistere alcun dubbio circa l’intenzionalità del riprovevole gesto, compiuto dal calciatore nero-azzurro a distanza “utile” per raggiungere il “bersaglio” . Per converso, le immagini televisive disponibili non consentono di accertare se, ovvero in quale misura, lo sputo abbia effettivamente colpito il calciatore rosso-blu, ma tale circostanza deve ritenersi ininfluente ai fini sanzionatori. Infatti, in conformità ad un consolidato orientamento interpretativo della Regola 12 del Giuoco del Calcio, per la sanzionabilità ex art. 19 n. 4 lettera b) CGS della “condotta violenta” e di ogni altro comportamento ad essa assimilabile secondo le linee-guida dell’IFAB, è sufficiente l’intenzionalità e l’idoneità dell’atto compiuto, indipendentemente dal conseguimento dell’intento perseguito. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Luc Castaignos (Soc. Internazionale) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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