COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.02/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: MAROLACQUASANTA – BOLANESE del 12.02.2012 terminata con il risultato di 1 – 1

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.02/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: MAROLACQUASANTA - BOLANESE del 12.02.2012 terminata con il risultato di 1 – 1 Il giudice Sportivo premesso che in relazione alla gara a margine terminata con il risultato di 1 a 1, la società ASD MAROLACQUASANTA, ha presentato a questo Giudice Sportivo rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine al regolare svolgimento della gara in quanto la società BOLANESE non avrebbe ottemperato all'obbligo di schierare sin dall'inizio della partita due giocatori giovani come previsto dalle disposizioni federali; Preso atto che la società reclamata non ha presentato controdeduzioni in merito. Tenuto conto che con l'odierno reclamo la società reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara a danno della società reclamata e la conseguente attribuzione a proprio vantaggio della vittoria con il risultato di 3 a 0. Ritenuto che dall'esame della documentazione ufficiale risulta che effettivamente la società BOLANESE ha giocato tutto il primo tempo con un solo giocatore "giovane" (il nr. 4 Sarti Alessandro, classe 1991) e che solo dall'inizio nel secondo tempo schierava in campo un secondo giocatore del 1991 (il nr. 13 Tartaglione Alessandro), contravvenendo in tal modo alla prescrizione di cui C.U. n. 1, dello 01.07.2011 del Comitato Regionale Liguria, relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012, secondo il quale per il campionato in questione vi è l'obbligo per le squadre partecipanti di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata dell'incontro, un calciatore nato dal 01.01.1990 in poi ed un calciatore nato dal 01.01.1991 in poi PQM Accoglie il reclamo presentato dalla società MAROLACQUASANTA, ed infligge, ai sensi dell'art. 17, C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 nei confronti della società BOLANESE e la sanzione dell'ammonizione nei confronti del dirigente accompagnatore della BOLANESE, Sig. Rossi David. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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