COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012 Delibera del Giudice Sportivo LOMBARDIA UNO – MASSERONI MARCHESE SRL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/02/2012
Delibera del Giudice Sportivo
LOMBARDIA UNO - MASSERONI MARCHESE SRL
Letto ed esaminato il referto arbitrale, vista la documentazione ufficiale ed espletate le opportune indagini, si rileva che la Società Lombardia Uno ha inserito in distinta ed utilizzato il calciatore Viscardi Gianluca il quale non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto non tesserato per la medesima Società. Conseguentemente, rilevata l'irregolarità della Società Lombardia Uno, questo Giudice sportivo in applicazione dell'art.17 comma 1 e 5 punto a del CGS;
DELIBERA
- di assegnare la perdita della gara alla Società Lombardia Uno con il punteggio di 0 a 3;
- di inibire a tutto il 22 marzo 2012 il Dirigente Responsabile Signor Blandini Saverio;
- di comminare alla Società Lombardia Uno l'ammenda di Euro 30,00.