COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 26.01.2012. Gara Ilbono / Cannonau Jerzu del 22.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 26.01.2012. Gara Ilbono / Cannonau Jerzu del 22.01.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società Ilbono ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva inflitta l’ammenda di Euro 250,00 perché al momento della consegna delle distinte di gara alla società Ilbono i dirigenti della stessa società impedivano temporaneamente al direttore di gara di lasciare lo spogliatio, contro la sua volontà e, nel contempo una persona non identificata rivolgeva minacce allo stesso arbitro. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, chiede l’annullamento della sanzione perché a loro dire, essi chiedevano al direttore di gara di scrivere nel referto che le distinte erano state consegnate soltanto al termine della gara ed, ad un suo primo rifiuto, chiamavano i Carabinieri, pregando al contempo l’arbitro di rimanere all’interno degli spogliatoi fino al loro arrivo, per attestare dinanzi a loro tale circostanza fattuale. La Commissione, viste le carte procedimentali, delibera quanto segue. In primo luogo, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, si convocava il direttore di gara, che nel corso della sua audizione, confermava di aver consegnato le distinte di gara ad ambedue le società soltanto alla fine della partita. Al contempo asseriva che i dirigenti dell’Ilbono lo invitavano a scrivere la suddetta circostanza nel referto e poiché egli non intendeva adeguarsi al loro volere, per il semplice motivo che nessuno poteva obbligarlo, lo esortavano a rimanere fino all’arrivo dei Carabinieri; al momento del loro sopraggiungere l’arbitro, al fine di evitare qualunque degenerazione, afferma di aver scritto nel referto di aver consegnato le distinte in un momento successivo rispetto al termine della partita e di essersene poi andato. Orbene, a ben vedere, vi è una sostanziale corrispondenza fra quanto riferito dal direttore di gara e la reclamante, giacchè quest’ultima si era in effetti limitata ad invitare l’arbitro a non andarsene fino al sopraggiungere dei Carabinieri. Alcun atto di violenza, né alcuna azione coercitiva è stata posta in essere da nessuno dei tesserati della società Ilbono, che, come detto, si erano limitati ad esortare il direttore di gara a rimanere fino all’arrivo dei Carabinieri. Peraltro, la situazione non è mai degenerata; infatti all’arrivo dei Carabinieri l’arbitro ha attestato la circostanza della consegna delle distinte nel proprio referto. Come richiestogli dalla società Ilbono; circostanza peraltro realmente verificatasi e corrispondente al vero. Ed inoltre il direttore di gara, scritta tale dichiarazione, abbandonava l’impianto senza alcuna minaccia, né tantomeno violenza nei suoi confronti, in maniera del tutto serena. Ed allora è evidente che tale accadimento vada sussunto nell’ambito di un mero invito, ma esortazione, non connotata da violenza, né da alcuna condotta illegittima, di talchè la sanzione va revocata. Per tutti questi motivi, la Commissione, in riforma del provvedimento impugnato, annulla la sanzione pecuniaria e dispone il non addebito della tassa.
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