COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. FRECCIA MOGORO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 09.02.2012. Gara Freccia Mogoro / Oristanese del 06.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. FRECCIA MOGORO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 09.02.2012. Gara Freccia Mogoro / Oristanese del 06.02.2012. La società Freccia Mogoro ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Ennas Enrico, perché a seguito di una decisione dell’arbitro lo strattonava e lo ingiuriava. La reclamante assume che il giocatore rivolse al direttore di gara espressioni ingiuriose, senza peraltro avere con lui alcun contatto fisico e porre in essere atti di violenza. Domanda, pertanto, una equa riduzione della squalifica. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, ritiene provate le ingiurie, così come riportate. Il direttore di gara riferisce che le espressioni irriguardose da parte del giocatore gli furono rivolte dopo essere stato egli strattonato in segno di disappunto, dopo una decisione tecnica. Il gesto compiuto dal giocatore non assume, pertanto, anche negli intendimenti dell’autore, i connotati di atto violento, bensì quelli di una protesta, seppure vibrata, tanto da dover giustificare una limitata riduzione della sanzione adottata dal Giudice Sportivo. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) di ridurre la squalifica del giocatore Ennas Enrico a tre giornate; 2) di disporre il non addebito della tassa.
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