COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LOCERI (Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 07.02.2012. Gara Tratalias / Loceri del 21.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LOCERI (Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 07.02.2012. Gara Tratalias / Loceri del 21.01.2012. La società Loceri ha presentato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, è stato dichiarato inammissibile il reclamo della stessa avverso la regolarità della partita per essere stata giocata su un campo, nel quale le dimensioni dell’area di rigore erano diverse da quelle regolamentari e non era segnato il punto di battuta del calcio di rigore. La Commissione, letti gli atti, ritiene che il ricorso non debba essere accolto, in quanto, come è stato già evidenziato dal Giudice Sportivo, l’arbitro riceveva una riserva scritta da parte della Società reclamante solo dopo il termine dell’incontro; secondo il combinato dei commi 5 e 6 lett.b) dell’articolo 29 del C.G.S., il giudizio sulla regolarità del campo di gioco è ammissibile solo se il reclamo è preceduto da specifica riserva scritta che deve essere presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA il rigetto del ricorso. Dispone l’addebito della tassa.
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