COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 22 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.C.D. TEAM S.LUCIA GOLOSINE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 49 dell’1/2/2012 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Calcio Caldiero-Team S.Lucia Golosine del 22/1/2012; Squalifica per quattro giornate giocatore Gambini Gabriele – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 22 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.C.D. TEAM S.LUCIA GOLOSINE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 49 dell’1/2/2012 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Calcio Caldiero-Team S.Lucia Golosine del 22/1/2012; Squalifica per quattro giornate giocatore Gambini Gabriele – Campionato di Eccellenza La Società Team S.Lucia Golosine ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 49 dell’1/2/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe a carico della Soc. Team S.Lucia Golosine (applicazione art. 17/1 C.G.S.) : “perché al 48’ del 2° tempo l'arbitro ha sospeso la partita a seguito del contegno del calciatore Gambini Gabriele della società A.C.D. Team S. Lucia Golosine. Pur ritenendo il comportamento dell'arbitro non adeguato al comportamento ascritto al giocatore, non può entrare nel merito della decisione che, fondata sull'atteggiamento psicologico del direttore di gara é, per ciò, non idoneo a rivestire la forma dell'errore tecnico”. - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gambini Gabriele : “perchè, al 48’ del 2° tempo, l'arbitro ha sospeso la partita a seguito del comportamento del giocatore di A.C.D. Team S. Lucia Golosine, Gambini Gabriele, a seguito del quale ha temuto per la propria incolumità. Riferisce il direttore di gara che il giocatore, reagendo ad una sua decisione, gli si avvicinava e lo apostrofava con espressioni offensive ed irriguardose senza, peraltro, adottare o minacciare gesti violenti (così non potendo qualificarsi l'espressione "Dopo ti aspetto fuori e mi spieghi")”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Team S.Lucia Golosine; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato il contenuto del proprio rapporto e relativo supplemento, ed ha ribadito che il comportamento tenuto dal calciatore Gambini Gabriele che, nonostante il provvedimento di espulsione, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, continuando viceversa a mantenere un atteggiamento di protesta nei suoi confronti, lo induceva a ritenere che non sussistevano più le condizioni, anche personali di tranquillità psicologica per proseguire la direzione della gara; atteso che, stante quanto stabilito dall’art. 64, comma 2 delle N.O.I.F., la decisione in ordine all’effetto dei fatti o dei comportamenti riferibili ai calciatori sulla sfera psicologica del direttore di gara compete al suo esclusivo giudizio, la Commissione pur non condividendo le decisioni assunte dall’arbitro nel caso “de quo” non può che confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado; infatti, per quanto riguarda la posizione del giocatore Gambini Gabriele, si ritiene che l’atteggiamento da quest’ultimo tenuto, così come descritto nel rapporto di gara, non possa che essere considerato soltanto comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e come tale punito con tre giornate di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Team S.Lucia Golosine; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Team S.Lucia Golosine, in applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S., e conseguentemente la gara Calcio Caldiero – Team S.Lucia Golosine viene omologata con il risultato di 3-0; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gambini Gabriele. La tassa reclamo non é stata versata.
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