F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012 (302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 4671/1806 pf10- 11/SP/LG/mg del 20.1.2012). (304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 4578/1812 pf10- 11/SP/LG/mg del 18.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 27 Febbraio 2012
(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 4671/1806 pf10- 11/SP/LG/mg del 20.1.2012).
(304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 4578/1812 pf10- 11/SP/LG/mg del 18.1.2012).
Preliminarmente, all’inizio della riunione odierna si è provveduto alla riunione dei procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva. Con atto del 18 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Massimo Pattoni nella qualità di Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere partecipato la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl con alcun rappresentante, in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano; e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Con distinto atto del 20 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito il Sig. Massimo Pattoni nella suddetta qualità, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere partecipato la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl con alcun rappresentante, agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri per la stagione 2010/2011, svoltisi in data 25 gennaio 2011 e 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano; e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione della dell’ammenda, di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosettanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Massimo Pattoni. Il deferito ha presentato memoria difensiva con la quale deduce che la mancata partecipazione al programma antirazzismo e agli incontri con gli arbitri di cui ai deferimenti, sono stati dovuti a improvvise e insormontabili difficoltà di carattere organizzativo e logistico indipendenti dalla volontà del Sig. Pattoni, per cui ha chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 del CGS. La Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Massimo Pattoni l’inibizione per mesi 7 (sette). I deferimenti sono fondati e vanno pertanto accolti. Agli atti risultano le note della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi in data 6 giugno 2011 con le quali comunica di avere riscontrato che, con riferimento al Comunicato Ufficiale 117/A del 25/5/2010, Titolo III "Criteri Sportivi ed Organizzativi", punti 4 e 5, la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, in occasione degli incontri organizzati dalla FIGC con
gli arbitri per la stagione sportiva 2010/2011, svoltisi in data 25 gennaio 2011 e 26 aprile 2011 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e in occasione del programma antirazzismo per la stagione 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il medesimo Centro Tecnico Federale di Coverciano, non ha partecipato con alcun rappresentante. Secondo quanto disposto dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, "In caso di concessione della licenza l'inosservanza (...) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di con l'ammenda non inferiore ad € 40.000,00 (€ quarantamila/00) per le Società di Serie A e Serie B e a € 20.000,00 (€ ventimila/00) per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione". Le condotte, così come evidenziate, integrano la violazione dell'ari. 1, comma 1, del CGS, in relazione ai criteri previsti dal
Titolo III, punti 4) e 5) del Sistema delle Licenze Nazionali. Tali comportamenti sono ascrivibili al Sig. Massimo Pattoni, Legale rappresentante della Società all’epoca dei fatti, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS Appaiono congrue e conformi alle disposizioni vigenti le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 26.670,00 (€ ventiseimilaseicentosettanta/00) per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl; Infligge al Sig. Pattoni Massimo l’inibizione per mesi 5 (cinque).
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