COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MGM 2000 – CAMPODOLCINO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MGM 2000 - CAMPODOLCINO Con proprio reclamo la società MGM 2000 sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte il calciatore Buzzetti Claudio della società ASD Campodolcino in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU nº 40 del 23-2-2012. Rilevato che il reclamo è stato proposto regolarmente e che è stata inviata copia alla controparte; Rilevato che la società SD Campodolcino non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU nº 40 del 23-2-2012del CRL il calciatore risulta squalificato per tre gare in quanto espulso per atto di violenza ed inoltre squalificato per una gara per recidività in ammonizione (IV infrazione). Dato atto che la gara di che trattasi è stata disputata in data 23/02/2012 vale a dire nella medesima giornata di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le sanzioni al calciatore in questione. Dato quindi atto che il calciatore (oltre al resto) è stato colpito da sanzione dovuta ad espulsione e pertanto deve scontare tale sanzione secondo il regime di cui all'art. 45, comma 2 del Cgs che recita: "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. Â…".. Per tal motivo e con riferimento alla sanzione indicata il calciatore Buzzetti non aveva titolo a partecipare alla gara di che trattasi. Visti gli artt. 17 e 22 del CGS. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società Campdolcino la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società Campdolcino l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Buzzetti Claudio della società ASD Campodolcino per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 28 /3/2012 il Dirigente Accompagnatore sig. Buzzetti Giorgio della ASD Campodolcino; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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