COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POLISPORTIVA CALCIO CURNO – C.S. SAN LUIGI CORMANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO POLISPORTIVA CALCIO CURNO - C.S. SAN LUIGI CORMANO Dagli atti di gara risulta che al 35' del 2º tempo è stato ammonito il Sig. CORNELLI ALEX nato il 01/10/1992 della società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO CURNO. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº3 tuttavia non risulta tesserato per la società in questione. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL. Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara. La gara è dunque stata giocata in modo irregolare. Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare a carico della società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO CURNO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di € 150,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato ed inoltre per aver permesso l'accesso in panchina a persona non tesserata in qualità di Dirigente Accompagnatore. b) di inibire fino al 28-03-2012 il Presidente della società A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO CURNO Signor FACOETTI GIOVANNI per aver permesso l'accesso in campo a persone non tesserate. c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati
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