COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BORMIESE – MORBEGNO CALCIO 1908
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BORMIESE - MORBEGNO CALCIO 1908
Dagli atti di gara risulta che al 12' del 2º tempo è stato ammonito il Sig. LIBERA MARCO nato il 14/10/1989 della società MORBEGNO CALCIO 1908. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº17 tuttavia non risulta tesserato per la società in questione. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare a carico della società MORBEGNO CALCIO 1908 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6 nonché l'ammenda di € 80,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire fino al 28-03-2012 il dirigente responsabile della società MORBEGNO CALCIO 1908 Signor TARABINI MARCO
c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.