COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 25.1.2012 – a carico di: MENOZZI Gennaro, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dell’Art. 31 comma 3 delle NOIF per avere nella qualità di direttore sportivo della ASD CRESPI MORBIO convocato ed utilizzato nell’ambito della gara amichevole, NUOVA PRO SESTO-CRESPI MORBIO, disputata a Sesto San Giovanni il 30.4.2011, il giovane calciatore TONELLI Nicolò pur nella consapevolezza che lo stesso era tesserato per stagione sportiva 2010-2011 con la società FCD REAL CRESCENZAGO, senza richiedere il preventivo nulla osta alla società di appartenenza del suddetto calciatore. TONELLI Nicolò, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dell’Art. 31 comma 3 delle NOIF per aver preso parte come calciatore alla gara amichevole di cui sopra; ASD CRESPI MORBIO, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell’art. 4, comma II° del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al sig. MENOZZI.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 25.1.2012 - a carico di: MENOZZI Gennaro, per la violazione dell'Art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dell'Art. 31 comma 3 delle NOIF per avere nella qualità di direttore sportivo della ASD CRESPI MORBIO convocato ed utilizzato nell'ambito della gara amichevole, NUOVA PRO SESTO-CRESPI MORBIO, disputata a Sesto San Giovanni il 30.4.2011, il giovane calciatore TONELLI Nicolò pur nella consapevolezza che lo stesso era tesserato per stagione sportiva 2010-2011 con la società FCD REAL CRESCENZAGO, senza richiedere il preventivo nulla osta alla società di appartenenza del suddetto calciatore. TONELLI Nicolò, per la violazione dell'Art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dell'Art. 31 comma 3 delle NOIF per aver preso parte come calciatore alla gara amichevole di cui sopra; ASD CRESPI MORBIO, a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell'art. 4, comma II° del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al sig. MENOZZI. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con la ASD CRESPI MORBIO, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale e la deferita ASD CRESPI MORBIO hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: Euro 500,00 di ammenda, già ridotta per il rito; preso altresì atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al sig. TONELLI Nicolò una giornata di squalifica, ed al sig. MENOZZI Gennaro mesi tre di inibizione e che il sig. TONELLI Maurizio Iuri, padre del minore Nicolò ha chiesto l'assoluzione, OSSERVA i fatti di cui al deferimento risultano pienamente provati dalla documentazione in atti e non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS, APPLICA alla ASD CRESPI MORBIO l'ammenda di Euro 500,00. Ritenuti altresì provati i fatti di cui al deferimento in quanto il calciatore TONELLI Nicolò ha preso parte alla gara amichevole, NUOVA PRO SESTO-CRESPI MORBIO, disputata a Sesto San Giovanni il 30.4.2011, senza avere nemmeno chiesto l'autorizzazione necessaria della società FCD REAL CRESCENZAGO dichiara la responsabilità del sig. TONELLI Nicolò e del sig. MENOZZI Gennaro, per la violazione dell'Art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dell'Art. 31 comma 3 delle NOIF e COMMINA al sig. TONELLI Nicolò una giornata di squalifica ed al sig. MENOZZI Gennaro tre mesi di inibizione.
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