COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 29.12.2011 – a carico di: LOPOLITO Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CRESPI MORBIO, per la violazione dell’Art. 94 ter, comma 13delle NOIF ed Art. 8, comma IX del C.G.S. per non avere pagato entro trenta giorni delle somme poste a carico della società ASD CRESPI MORBIO dal Collegio Arbitrale a favore dell’allenatore sig. FURGERI Oscar; ASD CRESPI MORBIO, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 4, comma I° del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 29.12.2011 - a carico di: LOPOLITO Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della ASD CRESPI MORBIO, per la violazione dell'Art. 94 ter, comma 13delle NOIF ed Art. 8, comma IX del C.G.S. per non avere pagato entro trenta giorni delle somme poste a carico della società ASD CRESPI MORBIO dal Collegio Arbitrale a favore dell'allenatore sig. FURGERI Oscar; ASD CRESPI MORBIO, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell'art. 4, comma I° del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con la ASD CRESPI MORBIO, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare alla ASD CRESPI MORBIO un punto di penalizzazione da scontarsi scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra ed al sig. LOPOLITO Antonio tre mesi di inibizione e che la società ASD CRESPI MORBIO ha chiesto l'assoluzione, OSSERVA dagli atti e dai documenti in giudizio emerge chiaramente che la ASD CRESPI MORBIO non ha ottemperato al pagamento delle somme poste a suo carico del Collegio Arbitrale nel termine previsto dall'Art. 94 ter, comma 13delle NOIF. Pertanto, devono ritenersi legittime le richieste avanzate dalla Procura Federale, ai sensi dell'Art. 8 comma IX del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, COMMINA al sig. LOPOLITO Antonio mesi tre di inibizione alla ASD CRESPI MORBIO un punto di penalizzazione da scontarsi scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it