COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 30.12.2011 – a carico di: LOPOLITO Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CRESPI MORBIO, per la violazione dell’Art. 94 ter, comma 13delle NOIF ed Art. 8, comma IX del C.G.S. per non avere pagato entro trenta giorni delle somme poste a carico della società ASD CRESPI MORBIO dal Collegio Arbitrale a favore dell’allenatore sig. DAGRADI Paride Giuseppe e per violazione dell’Art. 1, comma III°, C.G.S. in quanto non si è presentato all’audizione disposta dal Rappresentante della Procura in sede di indagini; ASD CRESPI MORBIO, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 4, comma I° del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale - datato 30.12.2011 - a carico di: LOPOLITO Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della ASD CRESPI MORBIO, per la violazione dell'Art. 94 ter, comma 13delle NOIF ed Art. 8, comma IX del C.G.S. per non avere pagato entro trenta giorni delle somme poste a carico della società ASD CRESPI MORBIO dal Collegio Arbitrale a favore dell'allenatore sig. DAGRADI Paride Giuseppe e per violazione dell'Art. 1, comma III°, C.G.S. in quanto non si è presentato all'audizione disposta dal Rappresentante della Procura in sede di indagini; ASD CRESPI MORBIO, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell'art. 4, comma I° del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con la ASD CRESPI MORBIO, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale e la deferita ASD CRESPI MORBIO hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: Euro 200,00 di ammenda, già ridotta per il rito ed un punto di penalizzazione da scontarsi scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra; preso altresì atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al sig. LOPOLITO Antonio quattro mesi di inibizione,, OSSERVA i fatti di cui al deferimento risultano pienamente provati dalla documentazione in atti e non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'Art. 23 del CGS, APPLICA alla ASD CRESPI MORBIO l'ammenda di Euro 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra. Ritenuti altresì provati i fatti di cui al deferimento in quanto l'allora Presidente della ASD CRESPI MORBIO, sig. Lopolito, non ha ottemperato al pagamento delle somme poste a suo carico del Collegio Arbitrale nel termine previsto dall'Art. 94 ter, comma 13delle NOIF , nonché non si è presentato alla convocazione del Rappresentante della Procura in sede di indagini. Pertanto, devono ritenersi legittime le richieste avanzate dalla Procura Federale nei confronti del Lopolito. COMMINA al sig. LOPOLITO Antonio quattro mesi di inibizione.
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