COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 12.01.2012 – a carico di: VAVASSORI DANIELA, Presidente all’epoca dei fatti della società US TURBIGHESE per il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico della società dal Collegio Arbitrale, in violazione degli artt. 94ter, comma 13, NOIF e 8, comma 9 CGS; la Società US TURBIGHESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 01/03/2012 Delibera della Commisione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale – datato 12.01.2012 - a carico di: VAVASSORI DANIELA, Presidente all’epoca dei fatti della società US TURBIGHESE per il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico della società dal Collegio Arbitrale, in violazione degli artt. 94ter, comma 13, NOIF e 8, comma 9 CGS; la Società US TURBIGHESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente. Con provvedimento del 12 gennaio 2012 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Collaboratore della Procura Federale, Avv. Aldo Luciani in ordine alle risultanze delle indagini effettuate sui deferiti, Rilevato che: - il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso dell’allenatore Francesco Viganotti, ha obbligato la società US Turbighese al pagamento in favore del ricorrente di una somma complessiva di € 2.409,00; - la decisione è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 stagione sportiva 2010/2011 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 04.12.2010; - tale decisione è statA comunicata alla società US Turbighese anche a mezzo lettera raccomandata sia a cura dello stesso Collegio Arbitrale in data 13.12.2010 sia a cura del CR Lombardia in data 16.12.2010; - il pagamento a favore dell’allenatore Viganotti risulta essere stato effettuato in tre rate diverse in date 08.03.2011, 29.04.2011 e 06.07.2011; - la normativa federale prevede agli artt. 94ter, comma 13, NOIF e 8, comma 9 CGS l’obbligo di adempiere ai pagamenti dovuti come accertati dal Colleggio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, comunicazione che avviene con la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali; Premesso quanto sopra, la Procura Federale deferiva avanti questa Commissione la sig.ra VAVASSORI DANIELA e la società US Turbighese, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, - sentito il rappresentante della Procura Federale; - preso atto che nessuno compariva per i deferiti; - preso atto altresì che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, chiedeva - per VAVASSORI DANIELA TRE mesi di inibizione; - per US TURBIGHESE un punto di penalizzazione; OSSERVA dalla documentazione in atti è emerso come il pagamento dell’allenatore sig. Viganotti non sia stato eseguiti nei termini previsti dalle norme di riferimento vigenti ed espressamente indicate nell’atto di deferimento. Ne consegue come le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura debbano quindi ritenersi accoglibili in relazione al comportamento tenuto dai deferiti e comprovato nel presente giudizio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA la responsabilità della sig.ra VAVASSORI DANIELA, Presidente all’epoca dei fatti della società US TURBIGHESE, per il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico della società dal Collegio Arbitrale, in violazione degli artt. 94ter, comma 13 NOIF e 8 comma 9 CGS; delle società US TURBIGHESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente, e per l’effetto COMMINA - alla sig.ra VAVASSORI DANIELA tre mesi di inibizione; - alla US TURBIGHESE un punto di penalizzazione;
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