COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 127/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: POL. DIL. GANGI Sig. Alongi Pino (Presidente)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 127/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: POL. DIL. GANGI Sig. Alongi Pino (Presidente) La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 3835/330 pf 11 12/MS/vdb del 14/12/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tentato di trarre indebito vantaggio da un errore commesso dall’arbitro nella redazione del referto della gara ASD S. Caterina Villarmosa – Pol. Dil. Gangi del 25.9.2011, valevole per la Coppa Trinacria – C.R. Sicilia 2011/2012. La Procura Federale ha deferito, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. All'udienza dibattimentale, presenti le parti deferite e il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, il sig. Pino Alongi si è riportato alla memoria difensiva in atti rappresentando, in particolare, che “l’equivoco” è nato dai tempi ristretti per il reclamo che non ha consentito un’attenta valutazione dei fatti e ha concluso chiedendo rigettarsi le richieste della Procura. L’Avv. Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società. Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto. Dalla documentazione allegata risulta, in maniera chiara ed inequivocabile, che il reclamo del 26.9.2011 col quale la Pol. Dil. Gangi ha chiesto l’assegnazione della gara vinta di Coppa Trinacria sopra indicata per l’asserita effettuazione di 4 sostituzioni della squadra avversaria in luogo delle 3 previste, si è basato esclusivamente sul contenuto della c.d. “velina” di fine gara allegata al referto e non a quest’ultimo nel suo complesso. Invero, l’integrale lettura del referto di gara avrebbe consentito ai deferiti di apprendere dell’errore di trascrizione ammesso dall’arbitro e della conseguente precisazione che “le sostituzioni devono intendersi tre per ciascuna società”. In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all’udienza, e tenuto conto delle difese ivi spiegate e richiamate dalle parti deferite, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo. P. Q. M. Si dispone l'applicazione: - della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell’inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Alongi Pino. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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