COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 29/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. TRODICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BARTOLUCCI IVAN SEGUITO GARA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 29/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. TRODICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BARTOLUCCI IVAN SEGUITO GARA TRODICA/CUPRENSE DEL 29.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 106 del 31.1.2012 e n. 113 del 14.2.2012) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara del proprio calciatore BARTOLUCCI IVAN, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Trodica ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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