COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare POL. SENORBI’ (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012. Gara Senorbì / Atletico Narcao del 12.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. SENORBI’ (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 16.02.2012.
Gara Senorbì / Atletico Narcao del 12.02.2012.
Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Senorbì ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Daniel Anedda è stato squalificato per tre gare perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento poggiava per due volte la mano sulla guancia del direttore di gara mentre annotava provvedimenti disciplinari allo stesso.
La Società Senorbì, nei motivi dell’impugnazione, chiede la riduzione della squalifica in virtù di una condotta del calciatore non violenta, né minacciosa, finalizzata a voler far mutare la decisione arbitrale di espulsione nei suoi confronti di li a poco assunta.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
Dalla disamina del referto arbitrale emerge pacificamente la circostanza che il comportamento posto in essere dal calciatore sia stato irriguardoso nei confronti dell’arbitro e del tutto irriverente per la scompostezza della protesta posta in essere.
Né vi sono elementi per poter neppure dubitare sui fatti descritti dall’arbitro nel proprio referto.
Tuttavia l’altrettanto pacifica assenza di atti di violenza, unita alla mancanza di ingiurie e/o di minacce determinano che la sanzione più equa ed adeguata per la irriverente protesta posta in essere dal giocatore sia quella di due giornate di squalifica.
Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA in parziale riforma del provvedimento impugnato, la riduzione della squalifica del calciatore Daniel Anedda da tre a due giornate di gare.
Dispone il non addebito della tassa.
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