COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. NURACHI (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 16.02.2012. Gara Sanverese / Nurachi dell’11.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. NURACHI (Campionato Juniores – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 16.02.2012. Gara Sanverese / Nurachi dell’11.02.2012. La società Nurachi ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per sei giornate del calciatore Sanna Pier Francesco “poiché, a gioco fermo, durante un parapiglia generale, colpiva un giocatore avversario con un calcio al fianco; non pago, aggravava la sua posizione colpendo lo stesso avversario con un pugno in testa; infine schiaffeggiava un altro giocatore avversario”. La Società reclamante chiede la riduzione della sanzione, affermando che il Sanna avrebbe commesso gli atti di violenza a lui attribuiti solo per reazione ad un calcio e un pugno ricevuti da un calciatore avversario. La Commissione, letto il referto arbitrale, da cui risulta che il Sanna, a gioco fermo, ha colpito più volte un giocatore della Sanverese e poi un altro atleta avversario, ritenuto che il grave comportamento violento del suddetto calciatore non possa essere neanche parzialmente giustificato, valuta equa la sanzione della squalifica per sei gare inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it