COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 128/B Deferimento della Procura Federale a carico di: Spampinato Maurizio, Presidente dell’ACD Sporting Misterbianco all’epoca dei fatti (ai sensi dell’art.1 comma 1 del CGS, in riferimento all’art.38 comma 1delle NOIF); Trovato Alfredo, dirigente accompagnatore dell’ACD Sporting Misterbianco (ai sensi dell’art.1 comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 61 comma1 e 66 comma 4 delle NOIF); Spanò Giorgio, Presidente dell’ASD Mascalucia 06 (ai sensi dell’art. 1 comma 1 del CGS); La società ACD Sporting Misterbianco (ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti); La società ASD Mascalucia 06 (ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 128/B Deferimento della Procura Federale a carico di: Spampinato Maurizio, Presidente dell’ACD Sporting Misterbianco all’epoca dei fatti (ai sensi dell’art.1 comma 1 del CGS, in riferimento all’art.38 comma 1delle NOIF); Trovato Alfredo, dirigente accompagnatore dell’ACD Sporting Misterbianco (ai sensi dell’art.1 comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 61 comma1 e 66 comma 4 delle NOIF); Spanò Giorgio, Presidente dell’ASD Mascalucia 06 (ai sensi dell’art. 1 comma 1 del CGS); La società ACD Sporting Misterbianco (ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti); La società ASD Mascalucia 06 (ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente). La Procura Federale, con nota prot. 3990/8 pf 11-12/SS/fc del 19 dicembre 2011, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati soggetti e le sopra indicate Società in quanto a vario titolo coinvolti sulla liquidazione di un premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale da parte dell’ASD Sporting Misterbianco del calciatore stella Andrea. Le parti deferite, convocate all’udienza dibattimentale del 21 febbraio 2012, non si sono presentate, né hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discarico. La Procura Federale, presente nella persona del sostituto avv. Giulia Saitta, ritenendo responsabili tutte le parti deferite di quanto loro addebitato, ha chiesto l’applicazione delle Seguenti sanzioni: - 3 mesi di inibizione per il sig. Spampinato Maurizio; - 2 mesi di inibizione per il sig. Trovato Alfredo; - 4 mesi di inibizione per il sig. Spanò Giorgio; - € 500,00 di ammenda alle società ACD Sporting Misterbianco e ASD Mascalucia 06. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Le conclusioni della Procura Federale meritano sostanziale accoglimento, apparendo le parti deferite pienamente responsabili di quanto loro singolarmente addebitato. La documentazione prodotta in atti, il tenore delle dichiarazioni acquisite in fase istruttoria, alcune delle quali assertive di quanto contestato e le risultanze dibattimentali portano infatti a ritenere accaduti i fatti oggetto di indagine e consentono di delineare al meglio le singole responsabilità. Nel merito va detto quanto segue: - il sig. Spampinato Maurizio , nella qualità di Presidente dell’ASD Sporting Misterbianco, ha consentito al sig. Gullotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore della squadra allievi nella stagione 2010/11, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società; - il sig. Trovato Alfredo, ha sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra allievi, le distinte ufficiali delle gare del 31/10/2010, 26/02/2011, 04/05/2011, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il sig. Gullotta Giuseppe, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato, malgrado, invece, lo stesso non fosse in costanza di tesseramento con la società; - il sig. Spanò Giorgio, ha acconsentito di figurare nominalmente quale presidente dell’ASD Mascalucia 06, seppure scientemente consapevole del suo ruolo di mero prestanome in quanto, di fatto, la società veniva gestita dal sig. Gullotta Giuseppe tecnico abilitato. L’incolpazione si ritiene legittimamente ascrivibile allo Spanò, comparando le spontanee dichiarazioni confessorie rese dallo stesso e dal sig. Gullotta Giuseppe in fase istruttoria, al rappresentante della Procura Federale; - quanto alla responsabilità diretta ed oggettiva dell’ACD Sporting Misterbianco per i fatti ascrivibili a propri dirigenti, si ritiene che non possa essere applicata alcuna sanzione in considerazione di due motivazioni: la prima riguarda la circostanza che la società sportiva risulta essere stata dichiarata decaduta dall’affiliazione ai sensi dell’articolo 16 comma lettera b) delle NOIF, circostanza questa, che opera di diritto e non necessita di alcuna revoca da parte del Presidente Federale; per altra motivazione, la società sportiva non risulta perseguibile in quanto secondo la costante giurisprudenza elaborata dalla Corte Federale, il momento determinante ai fini della verifica della competenza degli Organi della Giustizia Sportiva non è costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti, quanto dal momento in cui è avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell’atto di iniziativa della Procura Federale. Solo il deferimento, continua la Corte Federale, costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione. Ciò posto, si rileva che il deferimento della Procura è del 19 dicembre 2011, alla cui data la società in questione aera stata decaduta dall’affiliazione (15 Luglio 2011). - quanto alla responsabilità diretta dell’ ACD Mascalucia 06 per la condotta ascrivibile al presidente ed al sig. Gullotta Giuseppe, si ritiene di applicare quanto riportato in dispositivo. PQM Dispone applicarsi: - a carico del sig. Spampinato Maurizio, presidente dell’ ACD Sporting Misterbianco, la sanzione dell’inibizione per mese uno ai sensi dell’art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S.; - a carico del sig. Trovato Alfredo, dirigente accompagnatore dell’ACD Sporting Misterbianco, la sanzione dell’inibizione per mese uno ai sensi dell’art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S.; - a carico del sig. Spanò Giorgio, presidente dell’ASD Mascalucia 06, la sanzione dell’inibizione per mesi due ai sensi dell’art. 19 punto 1 lettera h) del C.G.S.; - a carico dell’ ASD Mascalucia 06 la sanzione dell’ammenda di € 300,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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